Cassazione Penale, Sentenza n. 30606/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Frattollino impugna l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere contestando: (1) la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 comma 1 invece che comma 5, rilevando che l'attività di spaccio sarebbe stata minimale, con quantitativi non imponenti, modalità rudimentali, assenza di struttura organizzativa e limitato numero di clienti; contesta inoltre il travisamento di conversazioni intercettate e la quantificazione degli incassi; (2) la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della custodia in carcere nonostante il ricorrente fosse inserito in un programma terapeutico-disintossicativo (SERD), sostenendo che l'art. 89 DPR 309/1990 richiede esigenze cautelari di eccezionale rilevanza per sospendere tali programmi e che misure meno afflittive sarebbero adeguate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la qualificazione dei reati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza per più episodi di acquisto, detenzione e cessione di cocaina (capo 1, capo 2 e capo 3), sulla base di elementi quali: cessioni di partite significative (capo 1 e 3), circa 57 cessioni in meno di venti giorni, disponibilità di più collaboratori, clientela anche proveniente da altre regioni e trasferimenti di sostanza fuori sede. Ha inoltre ritenuto provato il pericolo di reiterazione delle condotte non fronteggiabile con misure meno afflittive, tenuto conto dei precedenti penali, della partecipazione a strutture associative per narcotraffico, della scarsa adesione del ricorrente al programma SERD (partecipazione irregolare e omissione degli accertamenti tossicologici), della rapidità di ripresa dell'attività dopo una recente detenzione e della «professionalità» dimostrata nello spaccio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, l'ordinanza impugnata è dichiarata esecutiva e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73, comma 1 e comma 5
La Corte richiama l'esegesi giurisprudenziale (Sez. U. Murolo) secondo cui la valutazione degli indici di lieve entità del comma 5 va effettuata in modo complessivo; quantità da sole non sono decisive e vanno confrontate con altre circostanze (numero e frequenza delle cessioni, rete di clienti, modalità, disponibilità di collaboratori). In presenza di pluralità di elementi (partite significative, continuità, rete) è corretta la qualificazione al comma 1.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 89
La sottoposizione a programmi terapeutici non esclude automaticamente misure cautelari severe: per incidere sulla misura cautelare occorrono esigenze cautelari di rilievo; la Corte ha ritenuto che la scarsa partecipazione e l'irregolarità nei controlli rendono inefficace tale tutela e non ostano alla custodia in carcere.
codice di procedura penale, art. 275
Riferimento alla disciplina relativa alle misure cautelari e alla loro adeguatezza; la Corte ha valutato che la custodia in carcere fosse necessaria per il pericolo di reiterazione e non sostituibile con misure meno afflittive.
codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma che delimita i motivi di impugnazione in cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge). La Corte ha ritenuto infondate le doglianze sul vizio di motivazione e l'interpretazione normativa addotta dal ricorrente.
codice di procedura penale, art. 310
Richiamato in riferimento all'appello proposto dal Procuratore (momento procedurale) che ha portato all'ordinanza impugnata; non incide sulla valutazione di merito, serviva a inquadrare l'origine del provvedimento.
Massime di principio
- La qualificazione tra art. 73 comma 1 (traffico) e comma 5 (lieve entità) si valuta complessivamente: non è determinante solo il peso in grammi ma anche la continuità, il numero di cessioni, la platea di clienti, l'esistenza di collaboratori e la capacità di intervento sul mercato.
- Quantitativi anche non enormi possono integrare il reato aggravato se inseriti in un quadro di pluralità di cessioni, vendite in tempi ravvicinati e operatività oltre il contesto locale (clienti da altre regioni, acquisti fuori sede).
- La mera partecipazione a programmi terapeutici/disintossicativi (SERD) non è di per sé idonea a impedire la misura cautelare; rileva la reale adesione e affidabilità del soggetto al percorso (regolarità dei controlli, test tossicologici, frequenza dei colloqui).
- Per l'applicazione della custodia in carcere è necessario che il pericolo di reiterazione sia attuale e non altrimenti fronteggiabile: elementi come precedenti specifici, recenti comportamenti illeciti ripetuti dopo detenzione e organizzazione della condotta rafforzano la necessità della misura.
- La valutazione del giudice di merito sulle circostanze di fatto (interpretazione delle intercettazioni, raffronto delle cessioni e degli incassi, esistenza di collaboratori) ha ampia portata e la Cassazione interviene solo se emerge un vizio palese o un travisamento processuale.
- In caso di contestazioni sulla motivazione, è fondamentale per l'imputato chiarire e documentare in modo puntuale gli elementi idonei a porre la sua condotta nella sfera della lieve entità (es. prova di marginalità, mancanza di rete, reale quantità e principio attivo), non limitandosi ad affermazioni generiche.
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