Cassazione Penale, Sentenza n. 40199/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di estinzione della pena per prescrizione. Sosteneva che la prescrizione era maturata perché l'indulto a lui concesso con provvedimento del 2/9/2008 non era mai stato notificato e quindi non aveva efficacia esecutiva nei suoi confronti; per questo la decorrenza del termine prescrizionale non poteva essere ostacolata dall'indulto né dalla sua revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'indulto applicato de plano al condannato sia rimasto efficace fino alla revoca disposta dalla Corte d'appello; la revoca opera ope legis al manifestarsi della condizione risolutiva rappresentata dal passaggio in giudicato della sentenza per il reato successivo. In conseguenza, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca del beneficio (dies a quo indicato dall'ordinanza), non dalla data di notifica dell'indulto o dalla data del reato. La mancata notifica dell'ordinanza applicativa dell'indulto non ne compromette la validità: l'interessato ha un rimedio (l'opposizione avanti lo stesso giudice entro il termine previsto) che non è stato esercitato prima che la revoca divenisse definitiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
L'estinzione della pena subordinata a condizione decorre dalla realizzazione della condizione; applicato per stabilire che la prescrizione decorre dalla data di realizzazione della condizione (irrevocabilità della sentenza che determina la revoca dell'indulto).
art. 173 cod. pen.
Riferito dall'istanza come base per l'estinzione della pena; la Corte richiama i limiti e la decorrenza dell'estinzione in presenza di condizioni e revoca dell'indulto (nota: nel testo è anche richiamato l'art. 173 c.p.p. in relazione all'estinzione procedurale).
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce il regime dell'opposizione avverso ordinanze emesse de plano e il termine entro il quale essa può essere proposta; la mancata notifica non annulla l'efficacia dell'ordinanza, ma rende opponibile il provvedimento nel termine di quindici giorni dalla conoscenza effettiva.
art. 672 cod. proc. pen.
Richiamato in combinato disposto con gli artt. richiamati per il quadro normativo sull'esecuzione e sui provvedimenti applicativi di benefici (contesto procedurale).
art. 666, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere l'efficacia immediata delle ordinanze di revoca emesse a definizione di procedimento camerale da quelle emesse de plano; la revoca emessa a definizione di procedimento camerale può avere efficacia immediata secondo il precetto dell'art. 666/7.
art. 674, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come norma di raccordo applicabile alla procedura di revoca prevista per il beneficio, nel quadro delle disposizioni sui procedimenti esecutivi.
Giurisprudenza (Sez. Un., n. 2 del 30/10/2014, Maiorella e altre pronunce citate)
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, quando l'esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto della revoca, non dalla data del reato o del provvedimento di revoca.
Massime di principio
- La revoca dell'indulto produce effetti "ope legis" non al momento della mera emissione del provvedimento di revoca, ma dalla data in cui la sentenza che ne determina la revoca diventa irrevocabile; il termine di prescrizione decorre da tale data.
- La notificazione dell'ordinanza applicativa dell'indulto non è condizione di efficacia del provvedimento: la mancata notifica non invalida l'indulto, ma attribuisce al condannato il rimedio dell'opposizione avanti lo stesso giudice nei termini di legge dalla conoscenza effettiva.
- L'opposizione all'ordinanza applicativa dell'indulto non è una impugnazione in senso tecnico ma un mezzo per ottenere una decisione nel contraddittorio; chi viene a conoscenza dell'indulto deve agire tempestivamente (opposizione) se intende contestarne gli effetti prima che intervenga una revoca divenuta definitiva.
- In situazioni analoghe, per valutare la prescrizione della pena occorre verificare se sussisteva un beneficio (es. indulto) ed eventualmente quando tale beneficio è venuto meno per revoca definitiva; la decorrenza della prescrizione segue la regola della condizionalità indicata dall'art. 172 c.p.
- Per difendersi efficacemente chi ritenga che un provvedimento de plano non sia stato notificato dovrà promuovere l'opposizione non appena venga a conoscenza del provvedimento, altrimenti l'eventuale successiva revoca dell'indulto non impedirà che il termine prescrizionale sia calcolato a partire dall'irrevocabilità della sentenza che ha determinato tale revoca.
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