Cassazione Civile, Ordinanza n. 23646/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Una socia accomandante aveva convenuto in giudizio il socio accomandatario di una s.a.s., chiedendone l'esclusione dalla società e, in subordine, la revoca della facoltà di amministrare, assumendo una serie di inadempienze gestorie: diniego di consultazione delle scritture contabili e dei bilanci, svolgimento di attività concorrenziale, distrazione di utili tramite altra società e attribuzione illegittima di compensi. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda del tribunale, ritenendo corretta la decisione monocratica, insussistenti le condotte contestate e non fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli altri soci accomandatari. In cassazione, il ricorso principale deduceva: 1) violazione dell'art. 50-bis c.p.c. per la ritenuta applicazione della collegialità; 2) omesso esame del fatto costituito dal reiterato diniego di sottoporre i bilanci/rendiconti all'approvazione della compagine sociale; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello affermato il mancato deposito del fascicolo di parte. Un ricorso incidentale sosteneva invece la violazione dell'art. 102 c.p.c., assumendo la necessità del litisconsorzio con gli altri soci accomandatari nel giudizio di revoca dell'amministratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale, ritenendo che nel giudizio di revoca dell'amministratore di una s.a.s., quando la domanda è proposta contro uno solo dei soci accomandatari, non sono litisconsorti necessari gli altri soci accomandatari; è necessaria la sola partecipazione della società, qui evocata in giudizio. Ha poi rigettato il primo motivo del ricorso principale per difetto di interesse, osservando che l'eventuale nullità per composizione del giudice non imponeva la rimessione al primo giudice, ma la decisione nel merito da parte della corte d'appello. Ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, rilevando che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare un fatto storico autonomo e decisivo, ossia la mancata comunicazione ai soci dei rendiconti relativi agli esercizi 2009 e 2010, fatto distinto dal diverso tema del semplice accesso alle scritture contabili. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 50-bis c.p.c.
La questione della composizione del giudice non comporta, di regola, rimessione al primo giudice; eventuali nullità si convertono in motivi di impugnazione e il giudice di appello deve decidere nel merito, salvo le tassative ipotesi di rimessione ex art. 354 c.p.c.
art. 50-quater c.p.c.
Le violazioni degli artt. 50-bis e 50-ter non attengono alla costituzione del giudice in senso proprio, con conseguente applicazione del regime di cui all'art. 161 c.p.c.
art. 161 c.p.c.
La nullità derivante dall'inosservanza delle regole sulla composizione del giudice si converte in motivo di impugnazione.
art. 354 c.p.c.
La rimessione al primo giudice è ammessa solo nelle ipotesi tassative previste dalla norma, non ricorrenti nel caso esaminato.
art. 102 c.p.c.
Nel giudizio di revoca dell'amministratore di una s.a.s. non è configurabile litisconsorzio necessario degli altri soci accomandatari; è sufficiente la partecipazione della società.
art. 115 c.p.c.
La censura relativa alla mancata valutazione del fascicolo di parte non è stata accolta, poiché il motivo di ricorso è rimasto assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 2320 c.c.
Il socio accomandante ha distinti diritti di controllo e di approvazione/comunicazione dei rendiconti; l'insussistenza della violazione del diritto di consultazione non esclude quella dell'omessa comunicazione dei rendiconti.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo alla revoca dell'amministratore di una società in accomandita semplice, se la domanda è proposta contro uno solo dei soci accomandatari, non sussiste litisconsorzio necessario degli altri accomandatari; è invece necessaria la partecipazione della società.
- La violazione delle regole sulla composizione del giudice non determina automaticamente la rimessione al primo giudice: in assenza delle ipotesi tassative di cui all'art. 354 c.p.c., la corte di appello deve comunque decidere nel merito.
- Ai fini del vizio di omesso esame di fatto decisivo, il fatto storico allegato deve essere autonomo, discusso tra le parti e potenzialmente idoneo a incidere sulla decisione; non può dirsi esaminato per implicito solo perché il giudice si sia pronunciato su una questione diversa e distinta.
- Nel rapporto tra socio accomandante e accomandatario, il diritto di consultazione delle scritture contabili e il diritto alla comunicazione/approvazione dei rendiconti sono posizioni distinte: il rigetto dell'una doglianza non esclude l'esame dell'altra.
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