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Sentenza

Sentenza n. 863/2026 - Napoli, Sezione 4

PER IL RICONOSCIMENTO del diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (32 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito; NONCHÈ, SE CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIVA: A) del decreto Assegnazione docente di sostegno all’alunno -OMISSIS-, Anno scolastico 2025-2026, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, di -OMISSIS- –-OMISSIS-; B) del PEI a.s. 2025-2026, con protocollo -OMISSIS- e del GLO del 21.10.2025, che assegnano al minore 25 ore settimanali di sostegno scolastico in luogo delle 32 ore di cui necessita, provvedimenti trasmessi a mezzo pec in data 22.12.2025; C) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202600046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 25 ore settimanali di sostegno, PEI e verbale del GLO relativi all'anno scolastico 2025-2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitore di alunno)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto dell'alunno a un insegnante di sostegno per l'intera durata della frequenza scolastica settimanale, pari a 32 ore, o comunque nella misura massima ritenuta necessaria dal giudice. Ha impugnato il provvedimento di assegnazione del docente di sostegno, il PEI e il verbale del GLO, nella parte in cui assegnavano 25 ore settimanali. Ha dedotto la necessità dell'integrale copertura oraria in ragione della grave disabilità dell'alunno, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, nonché dell'invalidità con indennità di accompagnamento. Dal PEI emergeva che l'alunno riusciva a completare i compiti soltanto con strategie educative mirate e guida costante e che, in assenza di supporto, tendeva a distrarsi o isolarsi, con ridotta capacità di concentrazione. La mancata presenza del docente di sostegno avrebbe inoltre comportato l'impossibilità di seguire le lezioni e l'uscita anticipata da scuola.

La decisione

Il TAR ha rilevato che, a seguito del decreto cautelare monocratico dell'8 gennaio 2026, con il quale era stato ordinato all'istituto scolastico di riesaminare i provvedimenti e riformulare il PEI assegnando le ore necessarie alla piena integrazione scolastica, le amministrazioni hanno depositato un PEI aggiornato e hanno individuato il docente di sostegno, che ha preso servizio il 2 febbraio 2026. La ricorrente ha confermato l'integrale ottemperanza al decreto e la piena soddisfazione dell'interesse azionato. Il Collegio, dopo aver avvisato le parti, ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 73 c.p.a. e ha definito il giudizio con sentenza breve ex art. 60 c.p.a. Le amministrazioni resistenti sono state condannate, in solido e secondo il criterio della soccombenza virtuale, al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori per spese e compensi di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La condizione di grave disabilità è stata considerata, insieme agli elementi risultanti dal PEI, quale presupposto della necessità di un adeguato supporto scolastico.

  • art. 56 c.p.a.

    misure cautelari monocratiche

    Ha consentito l'adozione urgente dell'ordine di riesame dei provvedimenti di assegnazione del sostegno e di riformulazione del PEI.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio, una volta ritenuta la causa matura per la decisione.

  • art. 73 c.p.a.

    intervenuta cessazione della materia del contendere

    Ha fondato il rilievo d'ufficio della sopravvenuta piena soddisfazione dell'interesse azionato.

  • art. 93 c.p.c.

    attribuzione al difensore della stessa ricorrente, antistatario

    Ha consentito la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che ne aveva fatto richiesta e dichiarato l'anticipo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio relativo all'assegnazione del sostegno scolastico, l'amministrazione adotta le misure necessarie a garantire all'alunno il supporto richiesto e il ricorrente conferma la piena soddisfazione del proprio interesse, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La grave disabilità dell'alunno e le risultanze del PEI circa la necessità di una guida costante possono giustificare, in presenza di estrema gravità e urgenza, l'adozione di una misura cautelare monocratica che ordini il riesame dell'assegnazione del sostegno e la riformulazione del PEI.
  • Anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha reso necessario il ricorso e il successivo intervento cautelare.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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