Sentenza n. 1079/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della promozione per merito straordinario alla qualifica superiore e attribuzione dell'encomio solenne
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno, in relazione a un’operazione di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto di tre soggetti per gravi reati, non gli ha concesso la promozione per merito straordinario, attribuendogli invece un encomio solenne. Ha dedotto: violazione di legge ed eccesso di potere, anche per disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti; manifesta carenza, irragionevolezza, incongruenza e difetto di motivazione, sostenendo che non fossero ricostruibili i criteri di valutazione e che non fosse stata adeguatamente considerata la sua attitudine a svolgere le funzioni della qualifica superiore; illegittimità del provvedimento e conseguente diritto al risarcimento dei danni. Il ricorrente ha inoltre richiamato la genericità dei parametri valutativi e il diverso trattamento riservato ad altri appartenenti alla Polizia di Stato.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato come ampiamente discrezionale la valutazione dell’Amministrazione sui presupposti della promozione per merito straordinario prevista dall’art. 72 d.P.R. n. 335/1982, riconoscendo il sindacato giudiziale soltanto in presenza di travisamento dei fatti o macroscopica illogicità. Ha respinto la censura di disparità di trattamento perché il ricorrente non aveva indicato con precisione i soggetti comparabili né dimostrato l’identità assoluta delle situazioni, dei ruoli e delle attività svolte; inoltre, gli altri operatori coinvolti nella medesima attività avevano ricevuto un riconoscimento inferiore, l’encomio non solenne. Ha ritenuto non applicabili alla fattispecie gli artt. 707 e 709 d.P.R. n. 90/2010, riguardanti il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate. Ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, fondata sulla mancanza di eccezionalità delle attività, considerate anche la struttura e la missione istituzionale della squadra mobile, nonché sull’assenza di un concreto e reale pericolo di vita. La domanda risarcitoria è stata respinta sia perché mancava l’illegittimità dell’atto, sia perché formulata in termini astratti e senza concreta allegazione del danno. Le spese sono state integralmente compensate per la costituzione meramente formale del Ministero.
Norme richiamate
art. 72 d.P.R. n. 335/1982
La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all’Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.
La disposizione attribuisce all’Amministrazione un ampio potere discrezionale nella verifica della prova di eccezionale capacità e dell’esposizione a un grave e concreto pericolo di vita; la promozione richiede una valutazione dell’eccezionalità concreta dell’attività e dei risultati.
artt. 700-709 d.P.R. n. 90/2010
Le disposizioni richiamate, concernenti il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate, non sono applicabili tout court alla promozione per merito straordinario degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.
Massime di principio
- La valutazione dei presupposti per la promozione per merito straordinario degli appartenenti alla Polizia di Stato costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa; il giudice può sindacarla soltanto in presenza di travisamento dei fatti o macroscopica illogicità.
- La promozione per merito straordinario richiede una valutazione concreta dell’eccezionalità dei risultati e dei servizi resi, della capacità dimostrata e, secondo l’alternativa prevista dalla legge, dell’esposizione a un grave e concreto pericolo di vita.
- La disparità di trattamento è configurabile solo quando il ricorrente dimostri rigorosamente l’identità assoluta delle situazioni poste a confronto e l’irragionevole diversità del trattamento; non è sufficiente il generico confronto con altri dipendenti che abbiano ricevuto il medesimo o un superiore riconoscimento.
- In materia di ricompense e promozioni per merito straordinario, la motivazione è adeguata quando esplicita le ragioni per cui l’attività non presenta carattere eccezionale e non ha comportato un concreto e reale pericolo di vita, tenuto conto della natura discrezionale della valutazione.
- Una domanda risarcitoria collegata all’illegittimità di un provvedimento amministrativo non può essere accolta in assenza dell’illegittimità dell’atto e deve comunque contenere una concreta allegazione del danno subito.
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