Cassazione Penale, Ordinanza n. 06492/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito resta quindi ferma, compresa l'esclusione del vincolo della continuazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva un unico motivo contro la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso il vincolo della continuazione tra i reati. La Corte di cassazione rileva che la censura si limitava a riprodurre, in modo pedissequo, argomentazioni già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito. Per tale ragione il motivo è ritenuto non specifico e soltanto apparente, perché privo di una reale critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte aggiunge che la decisione di merito era sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici, con corretta applicazione dei principi in tema di responsabilità e di mancato riconoscimento della disciplina di cui all'art. 81 c.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La Corte richiama la disciplina del vincolo della continuazione per confermare che, nel caso concreto, essa non è stata applicata dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta.
art. 616 c.p.p.
La condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza effettiva confutazione, le stesse doglianze già dedotte in appello e già esaminate dalla sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata e mirata della motivazione della decisione impugnata; la mera reiterazione di censure precedenti integra un motivo solo apparente.
- Quando la motivazione del giudice di merito dà conto in modo logicamente e giuridicamente corretto delle ragioni dell'esclusione della continuazione ex art. 81 c.p., la Cassazione non può sostituire una diversa lettura del fatto o della valutazione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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