Cassazione Penale, Ordinanza n. 14261/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di minaccia a pubblico ufficiale, deducendo l'inidoneità minatoria delle frasi da lui pronunciate e, quindi, l'insussistenza del fatto. Secondo il ricorso, le espressioni contestate non sarebbero state concretamente idonee a costringere i pubblici ufficiali a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il motivo si risolvesse in una censura di merito non idonea a incrinare la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente applicato il principio secondo cui l'idoneità della minaccia va valutata ex ante, sulla base delle circostanze concrete e della sua potenzialità costrittiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è stata quindi lasciata ferma. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa la sussistenza del nesso qualificato tra la minaccia prospettata e la funzione pubblica dei destinatari.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
"ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., l'idoneità della minaccia, posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri, deve essere valutata con un giudizio "ex ante""
Il reato si consuma quando la minaccia, valutata ex ante, è idonea a esercitare una potenzialità costrittiva sul pubblico ufficiale; l'impossibilità di realizzare il male minacciato non esclude il reato salvo che privi il fatto di ogni serietà.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, nel caso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del reato di minaccia a pubblico ufficiale, l'idoneità intimidatoria della condotta va apprezzata ex ante, con riguardo al contesto concreto e alla capacità della minaccia di coartare la volontà del destinatario.
- La concreta irrealizzabilità del male prospettato non esclude la sussistenza del reato, salvo che renda la minaccia del tutto priva di serietà e quindi incapace di incidere sulla libertà di determinazione del pubblico ufficiale.
- Quando la motivazione della sentenza di merito abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di idoneità della minaccia, il ricorso che si limiti a contestare la valutazione del fatto è inammissibile.
- La relazione tra il contenuto della minaccia e la funzione pubblica del destinatario può integrare il nesso qualificato richiesto dall'art. 336 c.p.
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