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Ordinanza

Ordinanza n. 511/2026 - Bari, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari n. 1429/2021 del 4.10.2021, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3197/2024 del giorno 8.4.2024, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal Commissario ad acta con atto del 31.12.2025;

Giustizia amministrativa202200603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Nota del Commissario ad acta che programmava ulteriori attività istruttorie e chiedeva la proroga del termine per l’esecuzione del giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza del TAR Puglia n. 1429/2021, confermata dal Consiglio di Stato n. 3197/2024, era stato definitivamente accertato che le opere di urbanizzazione primaria erano transitate automaticamente nel patrimonio indisponibile del Comune al momento del collaudo definitivo del 28 novembre 1987. Dopo avere adottato un primo decreto ricognitivo, il Commissario ad acta lo aveva annullato in autotutela a seguito delle contestazioni della società controinteressata e aveva programmato nuove attività istruttorie, chiedendo una proroga. La società reclamante ha dedotto l’elusione del giudicato e della precedente ordinanza del TAR n. 835/2025, nonché l’ingiustificato aggravamento e rallentamento del procedimento, chiedendo che il Commissario procedesse direttamente alla trascrizione delle particelle già individuate. La controinteressata ha sostenuto la necessità di un ulteriore frazionamento catastale per separare le opere di urbanizzazione dalle aree a standard. L’INPS ha aderito alla richiesta di immediata formalizzazione della trascrizione; la relativa memoria è stata contestata come tardiva, eccezione ritenuta infondata dal Collegio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tempestive le difese dell’INPS, poiché limitate ai fatti sopravvenuti e prive di natura di autonomo gravame. Nel merito, ha accolto il reclamo, concedendo la proroga richiesta dal Commissario solo nei limiti strettamente necessari all’adozione dell’atto definitivo. L’attività commissariale è stata qualificata come strettamente vincolata al giudicato: essa consisteva nell’individuazione delle particelle e nella trascrizione del titolo dichiarativo, senza spazio per la riapertura dell’istruttoria o per ulteriori valutazioni discrezionali. Il Collegio ha rilevato che i frazionamenti catastali erano già stati eseguiti e che la nota comunale del 6 ottobre 2025 aveva individuato analiticamente le sole particelle rilevanti, escludendo le aree a standard. Ha quindi escluso la necessità di un ulteriore frazionamento generalizzato, ritenendolo dilatorio e incompatibile con l’effettività della tutela giurisdizionale, il non aggravamento del procedimento, la buona fede e il principio di risultato. La controinteressata avrebbe dovuto contestare puntualmente, particella per particella, l’erronea inclusione di aree non riconducibili alle opere di urbanizzazione primaria, eventualmente mediante una relazione tecnica alternativa; tale contestazione non è stata fornita. Il Commissario è stato ordinato di adottare entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza il decreto ricognitivo trascrivibile, recependo integralmente l’elenco delle particelle contenuto nella nota del 6 ottobre 2025 e senza ulteriori attività tecniche. Alle parti sono stati lasciati trenta giorni iniziali per raggiungere e formalizzare un eventuale accordo. La controinteressata è stata condannata alle spese della fase, liquidate in euro 1.500 per ciascuna delle parti vittoriose, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    atto ex articolo 114 c.p.a.

    La società ha proposto reclamo nell’ambito del giudizio di ottemperanza contro l’attività del Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nell’esecuzione di un giudicato amministrativo che abbia già definito gli elementi sostanziali dell’effetto traslativo e demandato al Commissario ad acta la sola individuazione dei beni e la formalizzazione pubblicitaria, l’attività commissariale è vincolata e non può essere trasformata in una nuova istruttoria sul merito della vicenda.
  • La richiesta di ulteriori accertamenti tecnici non può giustificare il differimento dell’esecuzione del giudicato quando le particelle interessate siano già state individuate analiticamente sulla base di attività catastali e tecniche compiute; l’ulteriore istruttoria è ammissibile solo se sorretta da contestazioni specifiche e documentate.
  • La parte che contesti l’inclusione di beni nell’elenco delle particelle da trasferire o trascrivere deve indicare puntualmente, particella per particella, gli errori della ricognizione e fornire, ove necessario, una ricostruzione tecnica alternativa; una contestazione generica non impedisce l’esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può impartire al Commissario ad acta ordini puntuali e vincolanti, fissando un termine per l’adozione dell’atto necessario a rendere opponibile ai terzi un effetto giuridico già prodottosi.
  • La condotta della parte che, anziché utilizzare gli strumenti processuali del giudizio di ottemperanza, eserciti pressioni stragiudiziali nei confronti dell’ausiliario del giudice può essere valutata ai fini della regolazione delle spese, secondo i principi di soccombenza e causalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPiani attuativi e lottizzazioni
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorio
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoBuona fede e correttezza della PA

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