Sentenza n. 1054/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Per l'annullamento - del provvedimento di Avviso Orale emesso dal Questore di Catanzaro in data 07/02/2024 prot. n. -OMISSIS- (Cat. II/Antic/2024), nonché ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale emesso dal Questore di Catanzaro il 7 febbraio 2024
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso orale deducendo: violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, poiché il provvedimento sarebbe stato fondato sulla presunta responsabilità penale per fatti ancora oggetto di indagini, nonostante l'interessata fosse incensurata e madre di figli minori; violazione degli artt. 7 e 21-octies l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere e violazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011, in quanto l'avviso orale sarebbe stato adottato sulla base della mera notizia di reato, senza la sussistenza dei presupposti di pericolosità sociale; ingiustizia manifesta per il considerevole lasso di tempo tra i fatti e l'adozione della misura. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato di avere revocato, su richiesta della ricorrente, l'avviso orale il 12 gennaio 2026, a seguito dell'archiviazione del procedimento penale. La ricorrente ha comunque insistito per l'annullamento con effetti retroattivi, sostenendo la permanenza dell'interesse anche a fini partecipativi a procedure concorsuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l'avviso orale era stato revocato dall'amministrazione. Ha distinto annullamento e revoca: il primo presuppone l'illegittimità originaria e produce effetti ex tunc, mentre la seconda consegue a sopravvenute valutazioni di inopportunità e produce effetti ex nunc. L'annullamento di un atto già revocato sarebbe possibile solo in presenza di un interesse concreto e attuale alla rimozione retroattiva, non adeguatamente dimostrato dalla ricorrente, la quale aveva dedotto soltanto un generico interesse alla partecipazione a procedure concorsuali. Il TAR ha inoltre escluso la soccombenza virtuale, ritenendo infondati i motivi. L'avviso orale ha natura preventiva e monitoria e non richiede la prova della colpevolezza o di reati definitivamente accertati: sono sufficienti elementi fattuali e indiziari idonei a evidenziare una personalità incline a comportamenti antisociali e una possibile appartenenza alle categorie dell'art. 1 d.lgs. 159/2011. La valutazione della pericolosità sociale costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per abnormità dell'iter logico o manifesta incongruenza della motivazione; nel caso concreto, la natura e la complessità delle condotte contestate erano state ritenute non irragionevolmente indicative di pericolosità sociale. È stato ritenuto infondato anche il motivo sulla mancata comunicazione di avvio: l'avviso orale, per la sua funzione monitoria e preventiva, non richiede normalmente il previo contraddittorio, ferma la rilevanza di un eventuale lungo intervallo temporale tra i fatti e la misura, tale da escludere l'urgenza. In ogni caso, la ricorrente non aveva indicato quali elementi avrebbe concretamente dedotto nel procedimento e come avrebbero potuto incidere sulla decisione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Il giudice richiama i principi generali dell'azione amministrativa e dell'obbligo di motivazione, ritenendo non fondate le relative censure.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è normalmente necessaria per l'avviso orale, avente natura preventiva e monitoria; l'urgenza connessa alla misura può giustificarne l'omissione.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'omessa comunicazione di avvio; il motivo è stato ritenuto infondato anche perché non sono stati indicati elementi partecipativi concretamente rilevanti.
art. 1 d.lgs. 159/2011
Le categorie di soggetti socialmente pericolosi costituiscono il riferimento per la valutazione preventiva richiesta dall'avviso orale, senza necessità di una prova compiuta della commissione di reati.
art. 3 d.lgs. 159/2011
L'avviso orale può essere adottato sulla base di elementi indiziari e di una valutazione complessiva della possibile pericolosità sociale, nell'esercizio di ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata dalla ricorrente è stata valutata ai fini della verifica della permanenza dell'interesse al ricorso.
Massime di principio
- La revoca di un provvedimento amministrativo intervenuta nel corso del giudizio determina, di regola, il sopravvenuto difetto di interesse alla domanda di annullamento; il ricorrente può ottenere comunque una pronuncia sull'illegittimità originaria soltanto dimostrando uno specifico interesse concreto e attuale alla rimozione ex tunc, non soddisfatto dalla revoca ex nunc.
- L'avviso orale previsto dall'art. 3 d.lgs. 159/2011 è una misura preventiva e monitoria e può essere adottato senza prova definitiva della commissione di reati o della colpevolezza del destinatario, sulla base di elementi fattuali e indiziari che rivelino complessivamente una possibile propensione a comportamenti antisociali.
- La valutazione della pericolosità sociale posta a fondamento dell'avviso orale costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che risulti affetta da abnormità dell'iter logico, manifesta incongruenza o irragionevolezza.
- L'avviso orale, in ragione della sua funzione preventiva e monitoria, non richiede ordinariamente la previa comunicazione di avvio del procedimento; tuttavia, se il tempo trascorso dai fatti esclude in concreto l'urgenza, l'omissione del contraddittorio può incidere sulla legittimità della misura.
- La censura relativa all'omessa partecipazione procedimentale non può condurre all'annullamento quando il ricorrente non indica quali specifici elementi avrebbe introdotto nel procedimento e la loro concreta idoneità a influire sulla decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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