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Sentenza

Sentenza n. 1054/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Per l'annullamento - del provvedimento di Avviso Orale emesso dal Questore di Catanzaro in data 07/02/2024 prot. n. -OMISSIS- (Cat. II/Antic/2024), nonché ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202401239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale emesso dal Questore di Catanzaro il 7 febbraio 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso orale deducendo: violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, poiché il provvedimento sarebbe stato fondato sulla presunta responsabilità penale per fatti ancora oggetto di indagini, nonostante l'interessata fosse incensurata e madre di figli minori; violazione degli artt. 7 e 21-octies l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere e violazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011, in quanto l'avviso orale sarebbe stato adottato sulla base della mera notizia di reato, senza la sussistenza dei presupposti di pericolosità sociale; ingiustizia manifesta per il considerevole lasso di tempo tra i fatti e l'adozione della misura. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato di avere revocato, su richiesta della ricorrente, l'avviso orale il 12 gennaio 2026, a seguito dell'archiviazione del procedimento penale. La ricorrente ha comunque insistito per l'annullamento con effetti retroattivi, sostenendo la permanenza dell'interesse anche a fini partecipativi a procedure concorsuali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l'avviso orale era stato revocato dall'amministrazione. Ha distinto annullamento e revoca: il primo presuppone l'illegittimità originaria e produce effetti ex tunc, mentre la seconda consegue a sopravvenute valutazioni di inopportunità e produce effetti ex nunc. L'annullamento di un atto già revocato sarebbe possibile solo in presenza di un interesse concreto e attuale alla rimozione retroattiva, non adeguatamente dimostrato dalla ricorrente, la quale aveva dedotto soltanto un generico interesse alla partecipazione a procedure concorsuali. Il TAR ha inoltre escluso la soccombenza virtuale, ritenendo infondati i motivi. L'avviso orale ha natura preventiva e monitoria e non richiede la prova della colpevolezza o di reati definitivamente accertati: sono sufficienti elementi fattuali e indiziari idonei a evidenziare una personalità incline a comportamenti antisociali e una possibile appartenenza alle categorie dell'art. 1 d.lgs. 159/2011. La valutazione della pericolosità sociale costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per abnormità dell'iter logico o manifesta incongruenza della motivazione; nel caso concreto, la natura e la complessità delle condotte contestate erano state ritenute non irragionevolmente indicative di pericolosità sociale. È stato ritenuto infondato anche il motivo sulla mancata comunicazione di avvio: l'avviso orale, per la sua funzione monitoria e preventiva, non richiede normalmente il previo contraddittorio, ferma la rilevanza di un eventuale lungo intervallo temporale tra i fatti e la misura, tale da escludere l'urgenza. In ogni caso, la ricorrente non aveva indicato quali elementi avrebbe concretamente dedotto nel procedimento e come avrebbero potuto incidere sulla decisione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Il giudice richiama i principi generali dell'azione amministrativa e dell'obbligo di motivazione, ritenendo non fondate le relative censure.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è normalmente necessaria per l'avviso orale, avente natura preventiva e monitoria; l'urgenza connessa alla misura può giustificarne l'omissione.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'omessa comunicazione di avvio; il motivo è stato ritenuto infondato anche perché non sono stati indicati elementi partecipativi concretamente rilevanti.

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    Le categorie di soggetti socialmente pericolosi costituiscono il riferimento per la valutazione preventiva richiesta dall'avviso orale, senza necessità di una prova compiuta della commissione di reati.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    L'avviso orale può essere adottato sulla base di elementi indiziari e di una valutazione complessiva della possibile pericolosità sociale, nell'esercizio di ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria depositata dalla ricorrente è stata valutata ai fini della verifica della permanenza dell'interesse al ricorso.

Massime di principio

  • La revoca di un provvedimento amministrativo intervenuta nel corso del giudizio determina, di regola, il sopravvenuto difetto di interesse alla domanda di annullamento; il ricorrente può ottenere comunque una pronuncia sull'illegittimità originaria soltanto dimostrando uno specifico interesse concreto e attuale alla rimozione ex tunc, non soddisfatto dalla revoca ex nunc.
  • L'avviso orale previsto dall'art. 3 d.lgs. 159/2011 è una misura preventiva e monitoria e può essere adottato senza prova definitiva della commissione di reati o della colpevolezza del destinatario, sulla base di elementi fattuali e indiziari che rivelino complessivamente una possibile propensione a comportamenti antisociali.
  • La valutazione della pericolosità sociale posta a fondamento dell'avviso orale costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che risulti affetta da abnormità dell'iter logico, manifesta incongruenza o irragionevolezza.
  • L'avviso orale, in ragione della sua funzione preventiva e monitoria, non richiede ordinariamente la previa comunicazione di avvio del procedimento; tuttavia, se il tempo trascorso dai fatti esclude in concreto l'urgenza, l'omissione del contraddittorio può incidere sulla legittimità della misura.
  • La censura relativa all'omessa partecipazione procedimentale non può condurre all'annullamento quando il ricorrente non indica quali specifici elementi avrebbe introdotto nel procedimento e la loro concreta idoneità a influire sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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