Ordinanza n. 100/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - della Delibera del Consiglio d’Amministrazione di Anconambiente S.p.A. n. 3 del 11.2.2026, trasmessa alla ricorrente con nota prot. n. 4441 del 17.2.2026, nella parte in cui Anconambiente S.p.A. ha aggiudicato ad Eurosintex S.p.A. il “lotto 1 contenitori carrellati a due ruote” (CIG: B984D1E801) della “gara europea a procedura aperta per l’appalto a mezzo accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D. lgs 36/2023, avente ad oggetto l’esecuzione fornitura triennale di bidoni per la raccolta dei rifiuti urbani”; - della comunicazione a firma del Direttore Generale di Anconambiente S.p.A. d 23.1.2026, con la quale sono stati richiesti ad Eurosintex S.p.A. chiarimenti circa la propria offerta tecnica; - dei verbali di gara, nella parte in cui la stazione appaltante non ha disposto l’esclusione di Eurosintex S.p.A.; - di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti; nonchè - in via principale, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, e per l’accertamento del diritto di Jcoplastic S.p.A. a conseguire l’aggiudicazione della gara; - in via subordinata, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 di una gara europea a procedura aperta per la fornitura triennale di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, nonché atti connessi relativi ai chiarimenti resi dall’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 1, disposta in favore dell’aggiudicataria, contestando anche la richiesta di chiarimenti sull’offerta tecnica e la mancata esclusione dell’aggiudicataria. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati; nel merito, ha domandato l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l’accertamento del diritto all’aggiudicazione, nonché, in subordine, il risarcimento per equivalente. Dalla motivazione emerge, in particolare, la censura relativa alla pretesa modificazione sostanziale dell’offerta tecnica mediante i chiarimenti resi dall’aggiudicataria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il ricorso non presentasse, allo stato, evidenti elementi di fondatezza, poiché i chiarimenti resi dall’aggiudicataria non sembravano integrare un’effettiva modificazione sostanziale dell’offerta. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che la procedura riguarda un accordo quadro di durata triennale, circostanza che lascia un’ampia possibilità di subentro della ricorrente e riduce l’urgenza della sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59 d.lgs. 36/2023
La procedura di gara ha a oggetto un appalto mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. 36/2023; la durata triennale dell’accordo quadro è stata valorizzata nella valutazione del pregiudizio cautelare.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la fondatezza della censura relativa ai chiarimenti dell’offerta può essere esclusa quando, sulla base degli atti disponibili, i chiarimenti non appaiono integrare una modificazione sostanziale dell’offerta originaria.
- Nel valutare il periculum in mora con riguardo all’impugnazione di un’aggiudicazione relativa a un accordo quadro triennale, la durata dell’accordo e la conseguente possibilità di un successivo subentro possono escludere o attenuare l’urgenza della sospensione dell’aggiudicazione.
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