Cassazione Penale, Sentenza n. 11343/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/07/2020: l'imputato contestava la condanna per estorsione (capo b) sollevando quattro motivi principali: 1) vizio di motivazione e insufficienza di prova circa la partecipazione all'estorsione (sosteneva di non aver ricevuto somme e di non sapere dove fosse il furgone rubato); 2) carenza di consumazione del reato, poiché l'azione sarebbe rimasta nel tentativo (richiamando artt. 56 e 629 c.p.); 3) errato riconoscimento della recidiva (art. 99 c.p.); 4) errata comparazione delle circostanze e mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche (art. 62-bis e 133 c.p.), con conseguente eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici, aspecifici e manifestamente infondati, evidenziando l'impossibilità di rivedere il giudizio di merito sui fatti e confermando che i giudici di merito avevano fornito motivazione adeguata: la persona offesa riconobbe fotograficamente l'imputato come presente nel momento della consegna del denaro e risultavano telefonate partite da utenza intestata alla moglie dell'imputato; la corte territoriale aveva motivato perché riteneva integrata la consumazione (la vittima, intimidita, consegnò i soldi) e la partecipazione concorsuale dell'imputato (sufficiente la coscienza e volontà di contribuire allo scopo illecito). Il terzo motivo (recidiva) è stato giudicato infondato perché la corte di appello aveva adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva alla luce dei precedenti e della gravità della nuova condotta. Anche il quarto motivo (comparazione circostanze) è stato ritenuto infondato: la valutazione discrezionale del giudice di merito (scelta dell'equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti) era adeguatamente motivata. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma relativa al reato per cui l'imputato era stato assolto in appello (ricettazione): la Corte d'appello aveva parzialmente riformato il giudizio di primo grado assolvendo l'imputato da tale capo
art. 629 c.p.
Norma che disciplina l'estorsione: la condanna confermata in appello riguardava questo reato (capo b), e la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito sulla consumazione e sulla partecipazione concorsuale
art. 56 c.p.
Norma sull'autonomia del delitto tentato: richiamata dal ricorrente per sostenere che il fatto si sarebbe arrestato al tentativo; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la consumazione
art. 99 c.p.
Norma sulla recidiva: la Corte di merito ha riconosciuto la recidiva motivando che il nuovo reato, commesso dopo una precedente condanna, denota persistenza di insensibilità alle norme e attitudine a delinquere
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti comuni: il ricorrente chiedeva la prevalenza delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha scelto l'equivalenza
art. 133 c.p.
Norma sul giudizio di determinazione della pena: invocata per contestare l'entità della pena; la Corte ha ritenuto congrua la scelta del giudice di merito
art. 69 c.p.
Norma sul cumulo e confronto delle circostanze: la Corte ha ricordato che la comparazione è valutazione discrezionale del giudice di merito e va sindacata in Cassazione solo se priva di sufficiente motivazione o illogica
art. 616 c.p.p.
Norma processuale che dispone le conseguenze economiche per la declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e pagamento alla Cassa delle Ammende, applicata dalla Corte
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: i rilievi che sostanzialmente richiedono una diversa lettura degli elementi probatori sono, di norma, inammissibili o impugnabili solo se la motivazione è logicamente viziata.
- Per il reato di estorsione commesso in concorso è sufficiente la prova che l'imputato abbia consapevolmente e volontariamente contribuito all'azione intimidatoria; non è necessario che abbia materialmente ricevuto la somma.
- La distinzione tra tentativo e consumazione dipende dalla concreta condotta e dall'effetto prodotto: se la vittima ha consegnato denaro per effetto dell'intimidazione, il reato si considera consumato anche se il singolo agente non ha materialmente incassato la somma.
- Il riconoscimento della recidiva può essere legittimo se il nuovo reato, commesso dopo precedenti condanne, dimostra persistenza nelle condotte delinquenziali e maggiore capacità a delinquere; la motivazione deve render conto di tali elementi.
- La comparazione tra aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione la annulla solo se manca motivazione, è illogica o arbitraria.
- Gli atti identificativi della vittima (riconoscimento fotografico) e dati oggettivi (telefonate/utenze riconducibili) rafforzano la prova indiziaria e, se valorizzati logicamente, possono giustificare la condanna anche in presenza di versioni difensive contrarie.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e possibile pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), pertanto i ricorsi devono essere formulati con censure specifiche e ben fondate sul piano giuridico.
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