Tribunale, Ordinanza T-254/25
Order of the General Court (Sixth Chamber) of 11 December 2025. — Skechers USA, Inc. II v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Word mark HANDS FREE SLIP-INS – Absolute grounds for refusal – Descriptive character – No distinctive character – Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-254/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Skechers contro il diniego di registrazione del segno verbale "HANDS FREE SLIP-INS" per scarpe. Ha ritenuto che, per il pubblico anglofono dell’Unione, il segno comunichi direttamente l’idea di calzature che si indossano senza usare le mani e che ciò integri un carattere descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001. Poiché tale motivo assoluto di diniego era sufficiente da solo, il Tribunale non ha esaminato nel merito il difetto di distintività e ha dichiarato assorbita la censura sulla motivazione relativa alla lettera b).
Marchio UE internazionale "HANDS FREE SLIP-INS": conferma del diniego di registrazione per carattere descrittivo e mancanza di distintività per calzature
La questione giuridica
Se il segno verbale "HANDS FREE SLIP-INS", designante l’Unione europea per "footwear" in classe 25, fosse registrabile come marchio UE oppure dovesse essere respinto perché descrittivo e privo di carattere distintivo; in via accessoria, se la decisione impugnata fosse carente di motivazione quanto al diniego fondato sulla mancanza di distintività.
Principio di diritto
Un segno verbale composto da parole inglesi può essere respinto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 quando, per una parte significativa del pubblico pertinente dell’Unione, descrive direttamente una caratteristica dei prodotti, anche se il segno non compare nei dizionari, è un neologismo o può ammettere più significati; basta infatti che uno dei significati possibili sia descrittivo. Una volta accertata la natura descrittiva, non occorre esaminare separatamente il motivo di diniego di cui alla lettera b), sicché il relativo motivo di ricorso è inefficace e l’eventuale censura di motivazione è priva di rilievo. Il Tribunale ha quindi confermato il diniego di registrazione del marchio "HANDS FREE SLIP-INS" per calzature.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE internazionale "HANDS FREE SLIP-INS"
La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale in un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO. Il caso riguarda la registrabilità, come marchio dell’Unione, del segno verbale "HANDS FREE SLIP-INS" per calzature in classe 25.
Fatti e procedimento amministrativo
Skechers USA, Inc. II aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l’Unione europea per il segno verbale in questione, limitatamente a "Footwear". L’esaminatore dell’EUIPO aveva rifiutato la registrazione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con il paragrafo 2. La Commissione di ricorso ha confermato il diniego, ritenendo il marchio descrittivo e privo di carattere distintivo.
Domande sollevate nel ricorso
La ricorrente sosteneva, in sostanza, che il segno non fosse descrittivo delle calzature e che la Commissione di ricorso avesse errato nel valutare il significato delle espressioni "hands free" e "slip-ins". Contestava inoltre la motivazione della decisione quanto alla mancanza di distintività e invocava il rilievo di registrazioni simili già esistenti nell’Unione e nel Regno Unito.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i segni che possano servire a designare, tra l’altro, la specie, la qualità o altre caratteristiche dei prodotti. Ricorda inoltre che, ai sensi del paragrafo 2, è sufficiente che il motivo assoluto sussista in una parte dell’Unione. La valutazione del carattere descrittivo deve essere compiuta in relazione ai prodotti e alla percezione del pubblico pertinente.
Valutazione del pubblico pertinente e del territorio rilevante
La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico pertinente il pubblico generale con attenzione media e, poiché il segno è in inglese, il pubblico anglofono dell’Unione, includendo non solo Irlanda e Malta ma anche altri Stati membri in cui l’inglese è ampiamente compreso. Il Tribunale conferma che, per effetto dell’articolo 7, paragrafo 2, è sufficiente che il motivo di diniego ricorra anche solo in una parte dell’Unione, sicché le osservazioni della ricorrente sulla limitazione del pubblico a Irlanda e Malta sono irrilevanti.
Significato del segno rispetto alle calzature
Il Tribunale approva l’analisi secondo cui "hands free" significa letteralmente "senza mani" e, nel contesto delle scarpe, evoca la possibilità di indossarle senza usare le mani. Quanto a "slip-ins", il Tribunale richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’espressione richiama l’idea di "slipping in easily" e, in materia di calzature, può essere intesa come riferimento a scarpe che si indossano infilando il piede. Anche se il segno è scritto in modo non convenzionale e può essere visto come variante di "slip-ons", ciò non esclude che il pubblico lo comprenda immediatamente come descrittivo.
Carattere descrittivo del segno nel suo complesso
Il Tribunale sottolinea che non è necessario che il segno compaia nei dizionari né che sia dimostrato un uso effettivo descrittivo sul mercato: basta che il segno possa essere usato per descrivere una caratteristica del prodotto. Nel caso di specie, il pubblico anglofono percepirà "HANDS FREE SLIP-INS" come indicazione del fatto che le calzature possono essere indossate senza usare le mani, il che costituisce una caratteristica attinente alla qualità e al modo d’uso del bene. Perciò il segno è descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c).
Irrilevanza delle registrazioni anteriori e della registrazione nel Regno Unito
Il Tribunale respinge gli argomenti fondati su precedenti registrazioni di segni simili e sulla registrazione del segno nel Regno Unito. Ricorda che l’EUIPO decide in base alla normativa dell’Unione e che il sistema del marchio UE è autonomo rispetto ai sistemi nazionali o di paesi terzi; pertanto, eventuali registrazioni precedenti non vincolano l’esame dell’ufficio né quello del giudice dell’Unione.
Distintività e motivazione
Poiché il Tribunale conferma che il segno è già escluso dalla registrazione per carattere descrittivo, non è necessario esaminare il motivo relativo alla mancanza di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Di conseguenza, il terzo motivo di ricorso è dichiarato inefficace e il secondo, relativo alla presunta carenza di motivazione sul punto, viene anch’esso respinto senza esame nel merito.
Decisione e spese
L’azione è integralmente respinta in quanto manifestamente infondata in diritto. Il Tribunale decide inoltre che ciascuna parte sopporterà le proprie spese, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente alle spese solo nell’ipotesi di svolgimento dell’udienza, che non si è tenuta.
Principio affermato
Un segno verbale che, per una parte significativa del pubblico pertinente, indica direttamente una qualità o modalità d’uso dei prodotti, è descrittivo e non registrabile come marchio UE anche se è un’espressione nuova, non compare nei dizionari o è potenzialmente interpretabile in più modi; è sufficiente che uno dei significati possibili sia descrittivo. Quando il diniego si fonda validamente sulla lettera c), non occorre esaminare la lettera b) e le censure ad essa relative restano assorbite.
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