Sentenza n. 898/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, - del provvedimento del 16.10.2024, notificato il 28.11.2024, della Commissione Centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione del Ministero dell’Interno, di revoca del programma speciale di protezione al sig. -OMISSIS- e alla sua famiglia; - di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, connesso, preordinato o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca del programma speciale di protezione nei confronti del collaboratore di giustizia e dei suoi familiari, con passaggio alle ordinarie misure di protezione
Esito
Favorevole al ricorrente (collaboratore di giustizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del 16 ottobre 2024 della Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione, notificata il 28 novembre 2024, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 13-quater, comma 2, della legge n. 82/1991 e dell'art. 10 del d.m. n. 161/2004, nonché errata motivazione, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. La revoca era stata motivata dal sequestro o fermo amministrativo dell'autovettura del collaboratore, acquistata senza previa autorizzazione del Servizio Centrale di Protezione e priva di assicurazione e revisione, oltre che da ulteriori condotte ritenute incompatibili con lo status di collaboratore. La Procura distrettuale antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo avevano espresso parere favorevole alla revoca, richiamando violazioni comportamentali gravi, reiterate e sistematiche. Il ricorrente ha contestato la ricostruzione, depositando una richiesta di archiviazione relativa a un procedimento per l'ipotesi di maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p. e documentazione attestante l'erogazione di una somma per l'iscrizione alla scuola guida. Nel corso del giudizio il TAR ha richiesto all'Amministrazione chiarimenti e documenti sui procedimenti penali, sul contributo economico e, soprattutto, sull'idoneità delle ordinarie misure di protezione a fronte del grave pericolo di vita segnalato dalla Procura per il collaboratore e i familiari. L'Amministrazione non ha dato seguito agli ordini istruttori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca. Ha ritenuto fondati il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, rilevando che l'Amministrazione non aveva chiarito né adeguatamente valutato l'idoneità delle ordinarie misure di protezione a fronte del grave pericolo di vita segnalato dalla Procura distrettuale antimafia, né aveva indicato quali ulteriori misure di sicurezza sarebbero state garantite dopo la cessazione del programma speciale. La Commissione, nell'esercizio del potere discrezionale di revoca facoltativa, deve motivare il bilanciamento tra l'interesse statale alla conservazione della collaborazione e l'interesse del collaboratore e dei familiari all'incolumità personale, tenendo conto anche della gravità e sistematicità delle condotte contestate. I pareri della Procura competente e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sono obbligatori ma non vincolanti. Nel caso concreto, la richiesta di archiviazione del procedimento ex art. 572 c.p. e la documentazione relativa all'anticipo per la scuola guida mettevano in dubbio alcuni presupposti della revoca e imponevano un più approfondito accertamento. Allo stato degli atti, il TAR ha ritenuto prevalente la tutela dell'integrità personale, quale finalità primaria del programma speciale di protezione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 9 e 13-quater, comma 2, legge n. 82/1991
Sono richiamati dal ricorrente quali disposizioni disciplinanti il programma speciale di protezione e i presupposti della sua revoca.
art. 10 d.m. n. 161/2004
È richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina applicabile alla revoca del programma speciale di protezione.
art. 11, commi 2, 3 e 4, d.m. 23 aprile 2004, n. 161
I pareri della Procura della Repubblica competente e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sono obbligatori ma non vincolanti per la Commissione competente a decidere sulla revoca.
art. 572 c.p.
Il procedimento penale per l'ipotesi di maltrattamenti contro familiari o conviventi, per il quale era stata depositata richiesta di archiviazione, costituisce uno degli elementi fattuali rilevanti nella verifica dei presupposti della revoca.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La revoca facoltativa di un programma speciale di protezione richiede una motivazione effettiva sul bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla prosecuzione della collaborazione e l'interesse del collaboratore e dei suoi familiari alla tutela dell'incolumità personale.
- I pareri della Procura della Repubblica competente e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sono obbligatori ma non vincolanti; la Commissione deve svolgere una valutazione autonoma e motivata dei presupposti della revoca.
- La revoca può essere legittimata da condotte gravi, reiterate e sistematiche, anche prive di rilievo penale, quando attestino la mancata consapevolezza degli obblighi derivanti dallo status di collaboratore e vanifichino gli obiettivi di protezione.
- Quando l'autorità giudiziaria segnala un grave pericolo di vita per il collaboratore e i familiari, il provvedimento di revoca deve indicare e valutare concretamente l'idoneità delle ordinarie o ulteriori misure di sicurezza predisposte dopo la cessazione del programma speciale.
- La presenza di elementi sopravvenuti o documenti idonei a porre in dubbio i fatti posti a fondamento della revoca impone all'amministrazione un'istruttoria adeguata e una motivazione coerente, non potendo la revoca fondarsi su una ricostruzione fattuale non verificata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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