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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31099/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuti)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di rivendicazione proposta dalla curatela fallimentare per ottenere la restituzione di due locali che assumeva acquistati dalla società poi fallita e occupati da uno dei convenuti. Il Tribunale aveva accolto la rivendica, condannando alla restituzione e al risarcimento del danno per occupazione abusiva. In appello i convenuti avevano censurato la decisione, ma la Corte territoriale aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione i ricorrenti deducevano cinque motivi: 1) violazione dell'art. 354 c.p.c. per non avere la Corte d'appello dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, nonostante l'asserita invalidità della notifica dell'atto introduttivo e la contumacia illegittimamente dichiarata; 2) violazione degli artt. 157, 162, 164, 294 e 354 c.p.c. per non avere il giudice d'appello disposto la regressione del processo e la sanatoria della nullità mediante rinnovazione della citazione; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex artt. 112 e 342 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla nullità della compravendita, dedotta come patto commissorio e per mancanza di causa, avendo la Corte d'appello motivato solo sul primo motivo di gravame; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c., 948 e 2697 c.c. per avere la Corte ridotto l'onere probatorio dell'attore nella rivendica facendo leva sulla mancata contestazione dell'origine comune del bene; 5) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. in tema di prova del danno da occupazione abusiva, sostenendo che il pregiudizio non potesse presumersi in re ipsa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ha ritenuto fondato il terzo motivo, ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto e ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. La cassazione con rinvio è stata disposta perché il giudice di merito dovrà pronunciarsi specificamente sul motivo di impugnazione concernente l'eccezione di nullità dell'atto di acquisto della società attrice, che la sentenza di appello non aveva esaminato. La Corte ha inoltre affermato che la nullità della vocatio in ius per violazione del termine a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto e che, nel caso concreto, la mancata deduzione tempestiva del vizio nella comparsa di risposta escludeva la rimessione al primo giudice.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato solo per il perfezionamento della notifica dell'atto di citazione; il testo evidenzia la rilevanza del momento perfezionativo ai fini delle eccezioni sulla costituzione del convenuto

  • art. 163-bis c.p.c.

    termine dilatorio dei sessanta giorni

    la sua violazione determina nullità della vocatio in ius, sanabile però con la costituzione del convenuto; se il vizio è eccepito tempestivamente, il giudice deve fissare nuova udienza nel rispetto del termine

  • art. 354 c.p.c.

    invocato per la rimessione al primo giudice in caso di nullità della citazione; la Corte ne esclude l'applicazione perché la nullità era sanata

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di sanatoria della nullità e delle relative preclusioni

  • art. 162 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di nullità processuali e loro sanatoria

  • art. 164 c.p.c.

    prevede che, ove il vizio dei termini a comparire sia eccepito, il giudice debba fissare nuova udienza; la Corte precisa che ciò non opera se l'eccezione non è stata tempestivamente proposta

  • art. 294 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla nullità della citazione e sulla sanatoria processuale

  • art. 167 c.p.c.

    la costituzione tardiva del convenuto comporta la decadenza dalle domande riconvenzionali, ma non dalle eccezioni

  • art. 180 c.p.c.

    nel testo previgente, consente la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio entro il termine assegnato tra prima comparizione e trattazione; oltre tale termine le eccezioni sono precluse

  • art. 183 c.p.c.

    è richiamato come momento finale del termine entro cui proporre talune eccezioni non rilevabili d'ufficio

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato per il principio di conversione dell'atto processuale nullo, secondo cui l'atto colpito da preclusione può produrre gli effetti del contenuto minore compatibile

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte ritiene fondato il motivo perché la sentenza d'appello non ha esaminato il motivo relativo alla nullità della compravendita

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere del giudice d'appello di esaminare i motivi di impugnazione proposti

  • art. 180 c.p.c.

    le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio devono essere proposte entro il termine anteriore alla prima udienza di trattazione, non in udienze successive

  • art. 948 c.c.

    richiamato in relazione all'onere probatorio nell'azione di rivendicazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sia per l'onere della prova nella rivendica sia per la prova del danno da occupazione abusiva

  • art. 2043 c.c.

    richiamato in tema di risarcimento del danno da occupazione abusiva; il motivo è dichiarato assorbito, senza statuizione di merito sulla debenza del danno

Massime di principio

  • La nullità dell'atto introduttivo per violazione del termine a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto; se il convenuto non eccepisce tempestivamente il vizio, il giudice non deve rimettere la causa al primo giudice.
  • Le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio devono essere proposte entro il termine previsto dal rito tra prima comparizione e trattazione; se sono contenute in una domanda riconvenzionale tardiva, questa può valere come semplice eccezione nei limiti in cui il suo contenuto sia ancora processualmente proponibile.
  • Il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente su tutti i motivi di gravame ritualmente dedotti; l'omessa decisione su uno di essi integra vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Nel giudizio di rivendicazione la valutazione dell'onere probatorio dipende dalle allegazioni e dalle contestazioni effettivamente svolte dalle parti, non potendo il giudice applicare in modo meccanico principi elaborati per fattispecie non sovrapponibili.
  • La domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva deve essere scrutinata alla luce delle regole generali sull'onere della prova e sulla dimostrazione del pregiudizio, non essendo sufficiente un automatismo presuntivo se il giudice non ne accerta i presupposti nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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