Sentenza del 27/11/2017 n. 4916 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irpef - Credito esposto in dichiarazione - Omessa dichiarazione nei due periodi d'imposta successivi - Estinzione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta. L'omessa presentazione delle dichiarazioni nei due periodi d'imposta successivi non determina automaticamente l'estinzione del credito già esposto nella dichiarazione originaria. Il credito può quindi essere utilizzato in compensazione in periodi d'imposta successivi, se il contribuente ha presentato la relativa dichiarazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente sosteneva che il credito IRPEF, regolarmente esposto nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui era sorto, non fosse estinto per il solo fatto di non aver presentato le dichiarazioni relative ai due periodi d'imposta successivi. Pertanto, riteneva legittimo utilizzarlo in compensazione negli anni successivi, purché per tali periodi avesse presentato regolarmente la dichiarazione.
Massime di principio
- Un credito fiscale regolarmente indicato nella dichiarazione del periodo in cui è maturato non si estingue automaticamente per la mancata presentazione delle dichiarazioni relative ai due periodi d'imposta immediatamente successivi.
- L'omessa dichiarazione successiva può incidere sugli adempimenti e sui controlli, ma non comporta di per sé la perdita sostanziale di un credito già dichiarato e documentabile.
- Il credito può essere utilizzato in compensazione in periodi successivi se il contribuente presenta regolarmente la dichiarazione relativa al periodo in cui effettua l'utilizzo.
- È comunque necessario conservare la documentazione che dimostri l'origine, l'ammontare e la corretta esposizione del credito, poiché l'Amministrazione finanziaria può verificarne l'effettiva spettanza.
- La regola riguarda i crediti effettivamente esposti nella dichiarazione originaria e non quelli mai dichiarati o non adeguatamente documentati.
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