Sentenza n. 11639/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142/2015 ed implementato dal d.l. n. 130/2020, avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e più volte reiterata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di inserimento nel sistema nazionale di accoglienza per richiedenti asilo
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sull’istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza, prevista dal d.lgs. n. 142/2015 e implementata dal d.l. n. 130/2020, presentata al momento della richiesta di protezione internazionale e reiterata più volte.
La decisione
Nel corso del giudizio, la Prefettura di Roma ha depositato una nota con cui ha disposto l’ingresso del ricorrente presso il CAS di Fiano Romano. Poiché l’amministrazione ha adottato un atto integralmente satisfattivo della pretesa azionata, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate. Il Tribunale ha rinviato a separato decreto la liquidazione dei compensi al difensore per il patrocinio a spese dello Stato, ove ne ricorrano i presupposti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, all’esito della camera di consiglio e previa audizione delle parti.
d.lgs. n. 142/2015
Prevede il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, oggetto dell’istanza del ricorrente.
d.l. n. 130/2020
Ha implementato il sistema di accoglienza nazionale richiamato nell’istanza.
art. 34 c.p.a.
La decisione applica l’istituto della cessazione della materia del contendere in ragione dell’adozione, nel corso del giudizio, di un atto integralmente satisfattivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale base normativa per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La disposizione dell’amministrazione che consente l’ingresso del richiedente asilo in una struttura del sistema di accoglienza nazionale costituisce atto integralmente satisfattivo rispetto alla domanda giudiziale diretta a ottenere l’inserimento nel circuito di accoglienza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1413/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1455/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1456/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1457/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1458/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1459/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →