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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05908/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., deducendo due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa o illogica valutazione delle prove testimoniali, contestando in particolare la valutazione dell'elemento soggettivo e sostenendo che la condanna si è fondata sulla sola dichiarazione del teste Barone senza considerare l'interesse del ricorrente (venditore) e altri elementi che proverebbero la sua buona fede; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver ritenuto sussistente un ragionevole dubbio, atteso che il quadro probatorio sarebbe non univoco.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente, con le doglianze proposte, chieda in realtà una rivalutazione in fatto del compendio probatorio e della credibilità delle prove testimoniali, valutazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha censurato la selezione arbitraria di stralci di dichiarazioni e l'esibizione al giudice di legittimità di materiale probatorio per tentare di insinuare il dubbio, condannando il ricorrente per vizio colposo dell'impugnazione. Quanto al merito del reato, la motivazione dei giudici di merito (primo e secondo grado) è stata ritenuta congrua: per la Corte la denuncia di smarrimento è mendace se non risulta che l'imputato fosse venuto realmente in possesso della carta di circolazione, e le risultanze depongono per la volontà e consapevolezza a dichiarare il falso. Conseguenze processuali: dichiarata l'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma inerente la denuncia di smarrimento o sottrazione di atti falsamente resa; la Corte territoriale ha ritenuto integrato il dolo perché la denuncia è risultata menzognera rispetto al precedente possesso della carta di circolazione e alle risultanze probatorie.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Criterio di cassazione relativo alla manifesta illogicità della motivazione: la Corte ricorda che per invocare tale vizio è necessario prospettare una ricostruzione alternativa sostenibile e non basata su ipotesi o congetture.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per profili di colpa, il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per infliggere la sanzione di Euro 3.000,00.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola sui limiti della determinazione dei motivi di ricorso; richiamata per delimitare l'ambito di valutazione consentito in Cassazione.

  • art. 611 cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)

    art. 611 cod. proc. pen.; d.lgs. 10.10.2022 n. 150

    Richiami procedurali sulle modalità di trattazione del ricorso (possibile trattazione in assenza di udienza orale) successive alle modifiche legislative; nel caso il ricorso è stato trattato senza richiesta di trattazione orale.

  • d.lgs. 10.10.2022 n. 150

    Norma di modifica del codice di procedura penale rilevante per le modalità di trattazione del ricorso in Cassazione; citata per spiegare il contesto procedurale della trattazione scritta.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per la rivalutazione della prova: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle testimonianze o della credibilità delle parti sono inammissibili se mirano a rimettere in discussione i fatti già accertati dal giudice di merito.
  • Per ottenere l'annullamento per manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) è necessario proporre una ricostruzione alternativa fondata su elementi concreti e sostenibili emersi nel processo, non su ipotesi o estratti selettivi di dichiarazioni.
  • La deduzione di travisamento della prova è ammessa in Cassazione solo se si dimostra che il dato travisato è stato introdotto o valutato in modo decisivo per la prima volta nel motivo di secondo grado; altrimenti sussiste il divieto di sovrapporre la valutazione della Corte di legittimità a quella del merito.
  • Nelle ipotesi di denuncia di smarrimento (art. 483 c.p.) è determinante la prova del precedente possesso del documento: l'assenza di prova del possesso rende la denuncia incompatibile con la verità e può sostenere il giudizio di mendacio e il dolo.
  • L'uso selettivo di stralci di testimonianze o di dichiarazioni per creare confusione non è apprezzato dalla Corte di Cassazione e può determinare l'inammissibilità del ricorso per intento meramente dilatorio o per colpa nell'impugnazione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa dell'impugnante, la Corte può irrogare la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in misura ritenuta congrua.

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