Sentenza n. 2737/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo, stabilito dalla sentenza n. 801/2025 del Tribunale di Termini Imerese, giudice del lavoro, di attribuire la Carta elettronica del docente e accreditare € 3.000 per gli anni scolastici 2018/2019-2023/2024, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 801/2025 del Tribunale di Termini Imerese, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024 e condannato il Ministero ad accreditare € 3.000, oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto fino all’effettiva attribuzione. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato, le spese e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito, senza dedurre l’avvenuto pagamento né fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato documentalmente il passaggio in giudicato della sentenza, la notifica all’Amministrazione e il rispetto delle formalità e dei termini di legge; ha inoltre rilevato che il Ministero non aveva contestato l’inadempimento né allegato il pagamento o altri fatti estintivi o modificativi del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e accreditare l’importo riconosciuto dal giudicato, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte per liquidare e corrispondere le somme. Il commissario dovrà riferire al TAR sugli adempimenti. Spese a carico del Ministero: € 550 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre all’amministrazione un termine per eseguire il giudicato e, in caso di persistente inadempimento, nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
La resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
Le somme dovute in esecuzione del giudicato sono maggiorate degli interessi legali o della rivalutazione monetaria secondo il criterio previsto dalla norma, dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso per il commissario ad acta, se dovuto, verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
L’eventuale compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente con separato decreto secondo la disciplina richiamata.
d.m. 55/2014
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
Per la liquidazione delle spese nel giudizio di ottemperanza il TAR applica analogicamente i minimi tariffari riferiti alle procedure esecutive mobiliari, considerando le fasi svolte, lo scaglione di valore e la complessità della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della pronuncia e la regolare notificazione all’amministrazione obbligata, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e, per il caso di persistente inadempimento, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento e non allega né prova il pagamento o altri fatti modificativi o estintivi del credito riconosciuto dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione della prestazione dovuta, comprese le maggiorazioni accessorie stabilite nel titolo.
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