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Sentenza

Sentenza n. 427/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L'OTTEMPERANZA Al giudicato formatosi sulla sentenza n. 250/2025, pubblicata in data 29/05/2025, resa dal Tribunale Ordinario di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento iscritto al n. R.G. 1/2025.

Giustizia amministrativa202500701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Udine, resa in funzione di giudice del lavoro. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato, sebbene successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto la definizione del giudizio e la rifusione delle spese processuali.

La decisione

Il TAR ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato e che, pertanto, è cessata la materia del contendere. Ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. La distrazione delle spese è stata disposta in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, quando dalla documentazione risulti che l'obbligo conformativo è stato integralmente adempiuto.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o, comunque, della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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