Cassazione Penale, Sentenza n. 15043/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Onorato, ristretto in regime ex art. 41-bis, aveva chiesto di effettuare una telefonata con la moglie Carmela Zurlo, detenuta in regime di alta sicurezza nella casa circondariale di Lecce. Il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva rigettato il reclamo del detenuto e il Tribunale di sorveglianza aveva poi autorizzato il colloquio. Il Ministero della Giustizia ha impugnato tale autorizzazione deducendo (i) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 69 comma 6 lett. b) e 35-bis ord. pen. per il riconoscimento di una facoltà generalizzata di colloquio; (ii) mancata valutazione dell'incompatibilità dell'autorizzazione con le finalità del regime 41-bis, specie perché entrambi i coniugi risultano indagati per appartenere alla stessa organizzazione criminale; (iii) mancata considerazione del parere negativo della competente DDA e della circolare DAP del 2 ottobre 2017; (iv) illegittimità dell'autorizzazione tra due detenuti entrambi sottoposti a regime differenziato; (v) insufficiente considerazione dell'idoneità della registrazione per neutralizzare i rischi di sicurezza intra ed extra-muraria.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto parte delle doglianze infondate e, richiamando la giurisprudenza di merito, ha confermato che un detenuto sottoposto a 41-bis può essere autorizzato a colloqui visivi o telefonici con familiari anche se anch'essi detenuti in regime analogo, purché le comunicazioni siano controllabili a distanza e siano adottate misure idonee a prevenire rischi per la sicurezza. Ha altresì precisato che il parere della DDA, pur rilevante, non è vincolante ma deve essere esaminato con attenzione. Nel caso concreto il Tribunale ha confermato l'autorizzazione per l'unico colloquio richiesto (la telefonata con la moglie) ma ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza che poteva essere intesa come autorizzazione generale a colloqui ulteriori rispetto a quello specificamente richiesto. In sostanza: autorizzazione confermata per il singolo contatto richiesto; eliminata qualsiasi autorizzazione generica ad ulteriori colloqui. Decisione resa il 05/02/2026.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Consente misure detentive differenziate ma non esclude, in linea di principio, la possibilità di autorizzare colloqui controllabili a distanza; l'autorizzazione va valutata caso per caso e diretta a garantire le finalità di sicurezza del regime con misure di controllo specifiche.
art. 35-bis ord. pen.
Riferito dalle parti in relazione al riconoscimento di facoltà generalizzate di colloquio; la corte ha ritenuto infondata la censura che prospettava una facoltà generalizzata e ha ribadito che ogni colloquio richiede autonoma autorizzazione.
art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.
Citato in relazione alla valutazione delle modalità di colloquio; la giurisprudenza richiede che le autorizzazioni siano limitate e motivate caso per caso, non generiche.
Circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 02/10/2017
La circolare indica che le richieste di colloqui telefonici tra ristretti in 41-bis 'saranno generalmente non accolte', ma non introduce un divieto assoluto: richiede che il magistrato valuti il parere della DDA, che è non vincolante, e neghi il colloquio se emergono concreti e rilevanti elementi ostativi.
Massime di principio
- L'autorizzazione a colloqui (telefonici o audiovisivi) tra detenuti sottoposti a 41-bis o a regimi analoghi è possibile, ma va valutata singolarmente e concessa solo con misure di controllo idonee a prevenire rischi per la sicurezza.
- Il parere della Direzione Distrettuale Antimafia è obbligatoriamente richiesto e deve essere attentamente considerato, ma non è vincolante: il magistrato può discostarsene motivando la decisione.
- Non è consentita l'autorizzazione 'generalizzata' a colloqui futuri: ogni richiesta deve essere oggetto di autonoma autorizzazione esaminata sul caso concreto.
- La circ. DAP del 2/10/2017 non impone un divieto assoluto di colloqui tra detenuti in 41-bis, ma prescrive un regime autorizzatorio più severo e la valutazione di eventuali elementi concreti che sconsiglino il contatto.
- Sistemi di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza e la registrazione delle comunicazioni possono essere idonei a mitigare i rischi, ma la loro efficacia va valutata concretamente in relazione alla specifica situazione di rischio (es. legami criminali o indagini in corso).
- Nel caso di legami familiari tra persone indagate per la stessa organizzazione criminale è necessaria maggiore cautela: la presenza di elementi concreti segnalati dalla DDA o di rischi per la sicurezza può giustificare il diniego.
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