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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33576/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione in materia esecutiva: il tribunale di merito aveva ritenuto insussistente il debito del comune, terzo pignorato, nei confronti della società debitrice esecutata e aveva quindi accolto l'opposizione proposta dal comune contro il creditore procedente, con condanna alle spese. La società ricorrente ha proposto più ricorsi per cassazione avverso la stessa sentenza; la Corte ha dichiarato inammissibili i due ricorsi successivi al primo per consumazione del potere di impugnazione. Sul primo ricorso, la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 101, 102, 145, 549 e 618, comma 1, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo in sostanza l'erroneità della decisione di merito per asserita omessa notifica alla debitrice esecutata e inesistenza giuridica della notifica al creditore procedente. La Corte ha però rilevato che il ricorso era privo di una sufficiente esposizione dei fatti di causa, mescolava censure di diritto e di fatto, e sollevava questioni non idonee a integrare il vizio di omesso esame perché la circostanza della notifica alla debitrice esecutata era stata comunque accertata dal giudice di merito, che ne aveva dichiarato la contumacia. Inoltre, la censura rivolta contro l'ordinanza resa in sede di reclamo sulla sospensione dell'esecuzione è stata ritenuta inammissibile perché tale ordinanza non ha carattere decisorio, essendo sempre proponibile il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva. Quanto alla dedotta omissione di notifica al creditore procedente, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di concreta allegazione di un pregiudizio processuale subito dalla ricorrente, la quale aveva comunque partecipato attivamente a tutte le fasi del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo ricorso per cassazione e, di conseguenza, ha confermato la regolazione delle spese in favore del comune, ponendo a carico della ricorrente anche le spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. I due ricorsi successivi sono stati dichiarati inammissibili perché proposti dopo la prima impugnazione, con consumazione del potere di impugnare. La decisione di merito non è stata cassata.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti di causa; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    i motivi che cumulano in modo indistinto violazioni di legge e omesso esame di fatti senza netta distinzione tra censure di diritto e di fatto risultano inammissibili

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di denunciare vizi del contraddittorio e della notificazione

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di denunciare vizi del contraddittorio e della notificazione

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento alle notifiche alle persone giuridiche

  • art. 549 c.p.c.

    richiamato in relazione all'accertamento dell'obbligo del terzo nell'esecuzione presso terzi

  • art. 618, comma 1, c.p.c.

    richiamato in relazione all'opposizione esecutiva e alle questioni di rito

  • art. 375 c.p.c.

    indica la trattazione secondo il rito camerale previsto per la definizione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    serve come parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una esposizione dei fatti di causa sufficientemente chiara e se cumula censure di diritto e di fatto senza consentire di distinguere con precisione i diversi vizi denunciati.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può riguardare circostanze che risultino già oggetto di accertamento da parte del giudice di merito.
  • Le censure contro provvedimenti privi di decisorietà non sono proponibili in cassazione quando la controversia possa ancora essere devoluta al giudice del merito con l'opposizione esecutiva.
  • La deduzione di una nullità o irregolarità della notificazione è inammissibile se la parte non allega e dimostra uno specifico pregiudizio processuale derivatone, essendo insufficiente la sola irregolarità formale in assenza di concreta lesione del diritto di difesa.
  • La proposizione di un primo ricorso per cassazione consuma il potere di impugnazione, rendendo inammissibili i successivi ricorsi identici o comunque relativi alla stessa sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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