Ordinanza n. 508/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Paola il 22 gennaio 2024, n. 11.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esecuzione in sede di ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Paola del 22 gennaio 2024, n. 11
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza promosso dall'impresa creditrice nei confronti del Comune, il Commissario ad acta ha chiesto chiarimenti, comunicando che il Comune, con deliberazione consiliare del 24 settembre 2024, n. 13, aveva approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Poiché non risultava ancora che la Corte dei conti avesse approvato o negato l'approvazione del piano, si è posta la questione dell'applicabilità della sospensione delle procedure esecutive prevista dall'art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000 anche alla fase di esecuzione del comando giurisdizionale amministrativo affidata al Commissario ad acta. Il Commissario aveva inoltre illustrato questioni relative all'individuazione del creditore, ritenute però non rilevanti allo stato.
La decisione
Il TAR ha fornito i chiarimenti richiesti, ritenendo che l'art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000, secondo cui le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino all'approvazione o al diniego di approvazione del piano da parte della Corte dei conti, si applichi anche all'esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo e alla fase di attuazione demandata al Commissario ad acta. Di conseguenza, le attività esecutive affidate al Commissario sono state dichiarate, allo stato, sospese. La sospensione ha reso non rilevanti, in questa fase, le ulteriori questioni sull'individuazione del creditore. L'ordinanza non definisce il merito delle questioni creditorie e non contiene una decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000
«le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale»
La sospensione delle procedure esecutive dell'ente in riequilibrio finanziario pluriennale si applica anche all'esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo, inclusa la fase di attuazione del comando giurisdizionale da parte del Commissario ad acta.
Massime di principio
- La sospensione delle procedure esecutive prevista dall'art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000 opera anche nell'ambito del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- La sospensione si estende alla fase esecutiva affidata al Commissario ad acta, impedendo temporaneamente lo svolgimento delle attività demandategli.
- La sospensione permane dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano da parte della Corte dei conti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 634/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 641/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 643/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →