Cassazione Civile, Sentenza n. 2763/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRAP anno 2008 con il quale l'Agenzia ha recuperato a tassazione la quota di ammortamento (quinta quota) del costo di acquisizione del diritto di usufrutto del marchio TEREX, ritenendo l'operazione priva di reale contenuto economico e il costo non inerente (anche in ragione di presunti profili transfer pricing e di spostamento di materia imponibile verso la capogruppo USA). La contribuente ha dedotto la quota di ammortamento in forza del contratto di usufrutto stipulato nel 2004 e della successiva iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali; aveva già ottenuto decisione favorevole in ordine alla medesima operazione per l'anno 2007 dinanzi alla CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il rigetto si fonda sull'esistenza di un giudicato esterno derivante dalla precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna (n. 2511/9/17) relativa al 2007, divenuta irrevocabile: tale giudicato ha accertato la legittimità fiscale del contratto di usufrutto e l'inerenza del costo, elementi aventi carattere pluriennale/tendenzialmente permanente (la base giustificativa dell'ammortamento). Perciò la CTR che ha accolto la posizione della Terex per il 2008 non poteva essere sindacata dalla Cassazione alla luce del giudicato esterno. Condanna alle spese a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 109 DPR 917/1986 (T.U.I.R.)
Norma richiamata in relazione al requisito di inerenza dei costi dedotti (ammortamento). L'Amministrazione contestava la mancata inerenza; la decisione di merito favorevole alla contribuente è stata resa inefficace rispetto al ricorso per cassazione a causa del giudicato esterno formatosi sullo stesso elemento pluriennale.
art. 11 D.lgs. 446/1997
Norma richiamata dall'Amministrazione in materia di base imponibile IRAP. Nel merito la questione è stata risolta sulla base del giudicato esterno più che su una nuova interpretazione di dettaglio di tale disposizione.
art. 24 e art. 25 D.lgs. 446/1997
Richiamati dall'Amministrazione con riferimento ai principi generali di determinazione della base imponibile e del riparto dell'onere probatorio; la Corte ha comunque deciso sul presupposto del giudicato esterno e della pluriennalità degli elementi costitutivi.
art. 39 DPR 600/1973
Norma richiamata dall'Amministrazione nell'ambito delle contestazioni fiscali; il giudizio non è giunto a riformulare l'applicazione di tale norma, essendo prevalsa la regola del giudicato esterno.
artt. 2697 e 2729 c.c.
Norme sul riparto dell'onere della prova e sulle presunzioni. L'Agenzia contestava la valutazione della CTR sul punto dell'onere probatorio; la Corte di Cassazione ha risolto il ricorso per via dell'efficacia vincolante del giudicato esterno, senza riformare il bilanciamento probatorio già compiuto dal giudice di merito.
Principio del giudicato esterno (giurisprudenza delle Sezioni Unite, es. Cass. S.U. 16/06/2006 n.13916 e successive pronunce)
Cass. S.U. 16/06/2006 n.13916; Cass. S.U. 25/03/2021 n.8500; Cass. n. 29084/2022
La Corte ha applicato il principio secondo cui una decisione divenuta irrevocabile su punti fondamentali comuni e su elementi di fatto giuridicamente 'tendenzialmente permanenti' (es. qualificazione giuridica di un negozio, elementi che giustificano un ammortamento pluriennale) vincola i giudizi successivi tra le stesse parti relativi ad anni diversi. Tale efficacia espansiva del giudicato esterno impedisce il riesame degli stessi punti già accertati.
Massime di principio
- Se una questione fiscale attiene a elementi 'pluriennali' o tendenzialmente permanenti (es. qualificazione giuridica di un contratto che giustifica un ammortamento), una sentenza favorevole al contribuente divenuta irrevocabile può formare un giudicato esterno che vincola le controversie sugli anni successivi aventi gli stessi elementi fattuali.
- Per operazioni infragruppo rilevanti per più periodi (es. acquisto di diritti ammortizzabili, usufrutto, avviamento) è strategico ottenere e difendere in via definitiva la decisione favorevole nell'anno di prima iscrizione: ciò evita futuri recuperi per anni successivi.
- Il riparto dell'onere della prova resta rilevante, ma perde efficacia quando esiste un precedente giudicato che ha già accertato la legittimità e l'inerenza degli elementi fattuali rilevanti.
- La semplice esistenza di un collegamento con una società estera o la presenza di un contratto infragruppo non autorizza automaticamente l'Amministrazione a disconoscere i costi: è necessario dimostrare la mancanza di ragioni economiche o evidenziare fatti nuovi o diversi rispetto a quanto già accertato in giudicato.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare la concreta utilità economica dell'operazione (business case, delibere societarie, analisi economiche, contratti di sub-licenza, effetti sul fatturato), mentre l'Amministrazione deve tempestivamente contestare e provare elementi nuovi o di mala fede per superare l'efficacia di eventuali giudicati.
- La possibilità di invocare convenzioni internazionali o il principio di non discriminazione tra Stati (es. convenzione Italia-USA) non crea di per sé una presunzione favorevole alla deducibilità se sussistono motivi concreti per contestare l'operazione; tuttavia l'argomentazione del ricorso dovrà poi confrontarsi con l'efficacia di precedenti decisioni irrevocabili.
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