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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09521/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da cinque avvisi di pagamento con cui l'Ufficio ha recuperato la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto (c.d. ecotassa) per gli anni 2010-2014, con applicazione di indennità di mora e interessi, a seguito di processo verbale di constatazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, ritenendo decaduto il potere impositivo limitatamente all'anno 2010; la CTR, riuniti gli appelli, aveva accolto quello dell'Ufficio e rigettato quello della società. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per errata indicazione dell'oggetto del giudizio e violazione del requisito di motivazione della sentenza; 2) nullità per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse impropriamente qualificato il termine di cui all'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 come prescrizione e non decadenza, senza adeguata spiegazione; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello della contribuente, dichiarati assorbiti dalla CTR nonostante la loro autonomia rispetto all'appello dell'Ufficio; 4) in via gradata, ulteriore difetto di motivazione per il rigetto dell'appello della società; 5) in via ulteriormente gradata, violazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 per la tardività dell'avviso relativo al 2011.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che l'erronea descrizione in narrativa dell'oggetto della causa non impedisse di comprendere la vicenda e che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse sufficiente a superare la soglia del "minimo costituzionale". Ha invece accolto il terzo motivo, perché la CTR, accogliendo l'appello dell'Ufficio, aveva erroneamente dichiarato assorbiti i motivi dell'appello della società, senza esaminarli, in presenza di censure autonome e logicamente distinte; ciò integra omessa pronuncia. Il quarto e il quinto motivo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza e per omessa pronuncia

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione è richiesta solo ai fini della intelligibilità della sentenza; la sua mancanza rileva solo se impedisce di individuare il fondamento fattuale della decisione

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, integrata dal requisito del "minimo costituzionale"

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno del vizio di motivazione apparente

  • art. 111, comma 6 Cost.

    impone una motivazione non apparente, tale da rendere percepibile il percorso logico decisorio

  • art. 156, comma 3 c.p.c.

    la nullità non è dichiarabile quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo

  • art. 112 c.p.c.

    la CTR non può dichiarare assorbiti motivi autonomi senza esaminarli; l'erroneo assorbimento integra omessa pronuncia

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    la CTR lo ha qualificato come termine di prescrizione quinquennale, soggetto a interruzione; il ricorrente sosteneva invece che si trattasse di decadenza

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per l'effetto interruttivo della prescrizione tramite atto di messa in mora

  • art. 2945 c.c.

    richiamato in tema di effetti dell'interruzione della prescrizione

  • art. 1219 c.c.

    richiamato come norma sulla costituzione in mora

  • art. 2964 c.c.

    richiamato per sostenere che i termini di decadenza non sono soggetti a interruzione

Massime di principio

  • La mera inesattezza nella descrizione dell'oggetto della controversia in sentenza non determina nullità se, dal complesso della motivazione, è comunque possibile individuare con chiarezza i fatti di causa e il decisum.
  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando le argomentazioni sono oggettivamente inidonee a rendere percepibile il ragionamento del giudice e richiedono integrazioni o congetture esterne; è invece sufficiente una motivazione sintetica purché consenta il controllo logico-giuridico della decisione.
  • L'erroneo assorbimento di motivi di appello autonomi, non logicamente dipendenti dalla questione decisa, integra omessa pronuncia e comporta cassazione della sentenza.
  • La qualificazione del termine previsto dalla disciplina sostanziale come prescrizionale o decadenziale incide sulla possibilità di interruzione e deve essere sorretta da un'espressa e coerente motivazione; tuttavia, nel caso deciso, tale questione resta assorbita dall'accoglimento del motivo processuale sull'omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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