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Sentenza

Sentenza n. 1258/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione efficace dell’appalto e atti della procedura negoziata in favore dell’impresa prima classificata, nonché graduatoria, verbali di gara e atti presupposti e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 87,06 punti contro i 90,47 dell’aggiudicataria, ha impugnato l’aggiudicazione di una procedura negoziata senza bando, sotto soglia, avente a oggetto la fornitura e posa in opera di un sistema per la gestione del deblisteraggio e del riconfezionamento in dosi unitarie personalizzate, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Con il primo motivo ha dedotto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per mancata dimostrazione del requisito di capacità tecnica previsto dall’art. 11.1 della lettera di invito, sostenendo che le esperienze dichiarate riguardassero soltanto la vendita dei macchinari o attività di supporto organizzativo, e non anche il servizio di assistenza e manutenzione full service richiesto dall’appalto. La stazione appaltante e l’aggiudicataria hanno eccepito la tardività della censura, rilevando che gli elementi necessari erano già conoscibili dal verbale di verifica dei requisiti reso disponibile con la comunicazione dell’aggiudicazione; il ricorso ex art. 116 c.p.a. era stato notificato il 22 dicembre 2025, mentre il ricorso principale era stato depositato l’11 marzo 2026. Con il secondo motivo la ricorrente ha contestato i punteggi attribuiti dalla commissione alle offerte tecniche, deducendo illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e incoerenza nella valutazione di vari criteri, concernenti la completezza della strumentazione, la facilità d’uso, l’integrazione con i gestionali, l’interfacciamento con smart dispenser, l’efficienza produttiva, i controlli di qualità, le esperienze analoghe e il servizio di assistenza tecnica. Ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia e il subentro oppure il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. Il primo motivo è stato dichiarato tardivo: il verbale di verifica dei requisiti, comunicato e reso accessibile con l’aggiudicazione efficace, già evidenziava che una delle esperienze dell’aggiudicataria consisteva nella sola vendita del macchinario e che l’altra riguardava vendita, supporto organizzativo e consulenza per l’implementazione. La successiva acquisizione di fatture e movimenti bancari ha fornito, al più, ulteriori elementi di conferma, ma non ha costituito il momento di conoscenza del vizio; avrebbe potuto eventualmente fondare motivi aggiunti. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato nel merito. Il contratto è stato qualificato come contratto misto, nel quale la fornitura e posa in opera del sistema costituiscono la prestazione principale e l’assistenza e manutenzione quinquennale una prestazione accessoria e strumentale alla conservazione dell’efficienza dell’apparecchiatura, non un contratto autonomo. Inoltre, in assenza di una chiara previsione della lex specialis che imponesse una specifica esperienza pregressa anche nell’assistenza e manutenzione, le esperienze dichiarate erano comunque riconducibili al medesimo settore imprenditoriale o professionale e quindi idonee a integrare servizi analoghi, che non devono essere identici a quelli oggetto di gara. Quanto al secondo motivo, il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità formulate in modo generalizzato, precisando che ogni censura deve essere esaminata singolarmente per verificare se denunci vizi obiettivi di legittimità. Nel merito, tutte le censure sono state respinte. Le valutazioni della commissione rientravano nella discrezionalità tecnica e non risultavano affette da manifesta irragionevolezza, illogicità, errore di fatto o travisamento. Il punteggio numerico è stato ritenuto sufficiente, essendo i criteri di valutazione determinati, e le motivazioni sintetiche della commissione sono state considerate idonee a rendere comprensibili le ragioni delle preferenze accordate all’offerta dell’aggiudicataria. Il giudice ha escluso di poter sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione, anche quando le offerte presentavano elementi di somiglianza, poiché restava possibile valorizzare differenze tecniche, funzionali o architetturali. Alcune censure sono state inoltre ritenute tardive perché basate su dati già conoscibili dai verbali o ricavati da siti web accessibili indipendentemente dall’ostensione documentale. In relazione a una delle doglianze è stata anche evidenziata l’assenza della prova di resistenza, poiché il recupero del minimo scarto contestato non avrebbe comunque consentito alla ricorrente di colmare il divario finale. Conseguentemente è stata respinta anche la domanda risarcitoria, non essendo emersa alcuna illegittimità degli atti di gara. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna delle parti costituite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa della procedura negoziata senza bando, sotto soglia, utilizzata per l’affidamento.

  • art. 11.1 della lettera di invito

    Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura, contratti, sia pubblici che privati (in particolare per Farmacie) analoghi a quello in affidamento.

    La previsione richiede esperienze pregresse in contratti analoghi e disciplina i documenti di comprova, ma non imponeva chiaramente una distinta esperienza specifica nell’assistenza e manutenzione.

  • art. 120 c.p.a.

    Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni.

    Nel rito appalti il termine decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla disponibilità degli atti; la piena conoscenza del vizio si era già verificata con la conoscibilità del verbale di verifica dei requisiti.

  • art. 116 c.p.a.

    Il ricorso per l’accesso agli atti non differisce automaticamente il termine per impugnare censure già deducibili sulla base degli atti precedentemente conoscibili.

  • art. 76 d.lgs. 36/2023

    È richiamato nel quadro delle regole sulle comunicazioni e sulla disponibilità delle informazioni di gara rilevanti ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.

  • art. 29 d.lgs. 50/2016

    Il principio elaborato sotto il previgente codice, relativo alla pubblicazione degli atti di gara e alla decorrenza del termine, è ritenuto applicabile mutatis mutandis anche al codice vigente.

Massime di principio

  • Nel rito appalti, l’accesso successivo all’aggiudicazione non differisce il termine per impugnare un vizio quando gli elementi essenziali per dedurlo risultavano già dal verbale o dagli atti di gara resi disponibili; la documentazione acquisita successivamente può, al più, fornire ulteriori elementi di supporto e consentire la proposizione di motivi aggiunti.
  • Quando la lex specialis richiede l’esecuzione di servizi analoghi, tale nozione non coincide con quella di servizi identici: sono sufficienti esperienze riferibili al medesimo settore imprenditoriale o professionale, purché idonee a dimostrare la capacità dell’operatore di eseguire la prestazione oggetto dell’appalto, secondo il principio del favor partecipationis.
  • In un contratto misto avente a oggetto principalmente la fornitura e posa in opera di un’apparecchiatura complessa, il servizio pluriennale di assistenza e manutenzione destinato a conservarne l’efficienza può assumere natura accessoria e strumentale; la sua inclusione nell’oggetto contrattuale non implica, in assenza di una previsione chiara della lex specialis, l’obbligo di dimostrare una distinta esperienza pregressa specificamente riferita a tale servizio.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione di gara resta circoscritto ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, errore di fatto o travisamento; non è consentito sostituire alla valutazione della commissione una diversa valutazione tecnica dell’operatore economico.
  • Il punteggio numerico è sufficiente a motivare la valutazione dell’offerta tecnica quando i criteri di gara siano sufficientemente determinati e il giudizio consenta di comprendere, anche sinteticamente, gli elementi tecnici ritenuti preferibili; la mera somiglianza tra le offerte non impone l’attribuzione di punteggi identici, potendo la commissione valorizzare differenze funzionali, architetturali o prestazionali.
  • La prova di resistenza deve essere verificata rispetto all’utilità concreta dell’impugnazione: una censura sui punteggi non può condurre all’annullamento dell’aggiudicazione quando, anche ipotizzando il recupero del differenziale contestato, il concorrente non potrebbe comunque colmare il distacco finale o quando non sia determinabile il quantum della diversa attribuzione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento direttoRequisiti di capacità economica e tecnicaCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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