Sentenza n. 305/2026 - Lecce, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: - dell’archiviazione della domanda di rilascio licenza temporanea per manifestazioni periodiche disposto con provvedimento a firma del Funzionario Istruttore Direttivo del SUAP, Dott. Stefangelo Palmisano, comunicato a mezzo pec il 22.04.2025; - del preavviso di rigetto della domanda di permesso stagionale ex art. 87 delle NTA del PRG del comune di Fasano, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, allo stato non conosciuto, ancorché pregiudizievole. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bellapuglia S.r.l. il 17 maggio 2025: per l’annullamento: - del rigetto della domanda di permesso stagionale ex art. 87 delle NTA del PRG del Comune di Fasano prot n.00024583 del 29/04/25, - del parere del dirigente dell’Ufficio SUET richiamato nel provvedimento di rigetto anzidetto, - del rigetto dell’istanza di mantenimento delle strutture del 21.4.2025, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, allo stato non conosciuto, ancorché pregiudizievole.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione della domanda di licenza temporanea per manifestazioni periodiche, preavviso e successivo rigetto della domanda di permesso stagionale, nonché rigetto dell’istanza di mantenimento delle strutture
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’archiviazione della domanda di rilascio di una licenza temporanea per manifestazioni periodiche, il preavviso di rigetto e, con motivi aggiunti, il successivo rigetto della domanda di permesso stagionale ex art. 87 delle NTA del PRG del Comune di Fasano, il parere dell’Ufficio SUET richiamato nel provvedimento e il rigetto dell’istanza di mantenimento delle strutture. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo. Il giudice ha rilevato che la rinuncia non presentava i presupposti rituali della notificazione e dell’accettazione e l’ha pertanto qualificata come declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse. Quanto ai motivi aggiunti, ha considerato che la domanda riguardava esclusivamente la stagione estiva 2025, ormai trascorsa, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione di rinuncia è stata riqualificata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse perché mancavano i presupposti formali propri della rinuncia al ricorso, ossia la notificazione alle parti e l’accettazione nei casi richiesti. I motivi aggiunti sono stati ritenuti improcedibili perché il titolo richiesto aveva natura stagionale ed era riferito alla stagione estiva 2025, ormai definitivamente trascorsa. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la disposizione è stata applicata sia al ricorso introduttivo sia ai motivi aggiunti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ne ha richiamato l’applicazione per dare previo avviso alle parti della possibile declaratoria di improcedibilità dei motivi aggiunti.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe insieme alle disposizioni processuali applicate; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.
art. 87 delle NTA del PRG del Comune di Fasano
Costituiva la base normativa locale della domanda di permesso stagionale, riferita alla stagione estiva 2025.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso priva dei presupposti rituali di notificazione e accettazione non produce gli effetti propri della rinuncia e può essere qualificata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
- È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda giudiziale relativa a un titolo amministrativo stagionale quando il periodo temporale cui il titolo si riferisce sia definitivamente trascorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche con riferimento ai motivi aggiunti quando l’utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento degli atti impugnati sia ormai venuta meno.
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