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Sentenza

Sentenza n. 1094/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’esecuzione della Sentenza n. 163/2023 – R.G. n. 620/2022 – pubblicata il 14/06/2023, emessa dal Tribunale di Grosseto, Sez. lavoro;

Giustizia amministrativa202501744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, n. 163/2023, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nonché all'accredito delle somme relative agli anni scolastici indicati. Ha chiesto anche, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato al Ministero, che non si è costituito. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero presso la sede reale e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, constatando che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza ottemperanda. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente nel giudicato da eseguire.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    L'inutile decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto necessario ai fini dell'ammissibilità del ricorso di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine specifico e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell'amministrazione o dell'ufficio competente, con facoltà di delega a un funzionario, e deve compiere gli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, compreso il pagamento delle somme dovute quando ciò rientri nell'oggetto del titolo esecutivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell'amministrazione non impedisce l'accoglimento della domanda quando dagli atti risulti l'inesecuzione del titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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