Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19814/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, emessi a seguito di invito a chiarire l'acquisto di un'autovettura di rilevante valore. L'Ufficio, ritenute non sufficienti le giustificazioni fornite sull'acquisto contestato, rideterminava il reddito sulla base di ulteriori elementi indicativi di capacità contributiva: acquisto di altra autovettura nel 2003, titolarità di polizze assicurative non vita, spese per la conduzione dell'abitazione principale e di altre unità immobiliari. La C.T.P. aveva annullato gli atti per mancato contraddittorio endoprocedimentale; la C.T.R., su appello dell'Ufficio, riformava la decisione ritenendo validamente instaurato il contraddittorio e legittimo il metodo sintetico. In Cassazione la contribuente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 32 e 38 d.P.R. 600/1973, nonché delle norme sul procedimento e sul contraddittorio, assumendo che il contraddittorio avesse riguardato solo l'auto del 2011 e non le altre voci, e che fosse stato omesso l'esame di estratti conto dai quali risultava un accredito di ingente somma da parte del coniuge defunto, idoneo a giustificare le spese; 2) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e delle norme motivazionali, perché gli atti richiamati negli avvisi non sarebbero stati allegati; 3) violazione degli artt. 32 e 38 d.P.R. 600/1973 e dedotta inapplicabilità della presunzione redditometrica, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente preteso solo prove documentali non prodotte, quando invece il contribuente può dare prova contraria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per gli anni 2007 e 2008, trovava applicazione la disciplina dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 anteriore alla riforma del 2010, che non imponeva il contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti sintetici; quanto all'estratto conto prodotto, ha affermato che il mero accredito di una somma non basta a dimostrare la disponibilità di quelle risorse al momento delle spese contestate, essendo necessario provare la durata del possesso e non il solo transito del denaro. Ha respinto il secondo motivo osservando che l'obbligo di allegazione ex art. 7 L. 212/2000 riguarda solo gli atti non già conosciuti integralmente dal contribuente, mentre le polizze erano a lui riferite e l'interrogazione del sistema informativo non è un documento allegabile. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per assoluta incomprensibilità e difetto di specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c. Le spese sono state compensate; la Corte ha anche dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    i motivi possono cumulare violazione di legge e vizio motivazionale purché distinguano chiaramente i profili di censura

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il ricorso deve contenere motivi intelligibili e specifici, a pena di inammissibilità

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    l'Agenzia si è costituita per partecipare all'udienza di discussione

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'accertamento tributario e alle garanzie procedimentali

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    per gli anni d'imposta anteriori alla riforma del 2010 consente l'accertamento sintetico senza obbligo generale di contraddittorio preventivo; attribuisce all'Ufficio la presunzione di maggiore capacità contributiva, superabile con prova contraria documentale del contribuente

  • art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta invalidità degli avvisi per vizi procedimentali

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti amministrativi

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    l'obbligo di allegazione riguarda soltanto i documenti richiamati ma non già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo, in caso di rigetto, al presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    la novella all'art. 38 produce effetti solo per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto

  • L. 30 luglio 2010, n. 122

    norma di conversione del d.l. 78/2010, rilevante per la decorrenza della nuova disciplina dell'accertamento sintetico

  • art. 2728 c.c.

    la disponibilità di immobili può integrare una presunzione di capacità contributiva, che va comunque valutata alla luce della prova contraria del contribuente

Massime di principio

  • Per gli accertamenti sintetici relativi a periodi d'imposta anteriori alla riforma del 2010 non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa applicabile al caso concreto.
  • Nel redditometro, il contribuente non si libera della presunzione di maggior reddito con la sola dimostrazione di un transito di somme sul conto corrente: deve provare, con documentazione idonea, l'entità e la durata della disponibilità delle risorse e la loro riferibilità alle spese contestate.
  • L'estratto conto bancario può costituire prova contraria, ma è sufficiente solo se consente di ricostruire non il mero ingresso della somma, bensì la persistenza della disponibilità nel periodo rilevante.
  • L'obbligo di allegazione dei documenti richiamati negli avvisi di accertamento sussiste solo per gli atti non già conosciuti integralmente dal contribuente; non è invece richiesto per documenti a lui già riferiti o per meri atti interni di acquisizione dati.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non indica con chiarezza quale errore di diritto o quale fatto decisivo sia stato omesso, rendendo incomprensibile la censura e violando il requisito di specificità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.