Cassazione Penale, Sentenza n. 19092/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di misure alternative alla detenzione per l'applicazione dell'art. 58‑quater, commi 2 e 3, Ord. pen.; il ricorrente denunciava violazione dell'art. 71‑sexies Ord. pen., sostenendo che contro il decreto di inammissibilità era esperibile l'opposizione prevista dall'art. 71‑sexies e che il Presidente avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale per la trattazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile: ha ritenuto che, in base alla giurisprudenza consolidata e alla riforma del 1988, il decreto di inammissibilità del Presidente del Tribunale di sorveglianza non è impugnabile con opposizione ma esclusivamente con ricorso per cassazione. Ha inoltre affermato che la procedura disciplinata dall'art. 71‑sexies Ord. pen. è stata sostanzialmente abrogata e che trova applicazione la disciplina dell'art. 666, comma 2, c.p.p. (riferimento al "presidente del collegio") che rinvia al ricorso per cassazione. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 58‑quater Ord. pen.
La norma vieta la concessione di benefici ai condannati cui è stata revocata una misura alternativa se non sono decorse più di tre anni dalla revoca; il Tribunale di sorveglianza ha applicato tale divieto per dichiarare inammissibile la domanda di misure alternative.
art. 71‑sexies Ord. pen.
Il ricorrente invocava questa norma per sostenere l'ammissibilità dell'opposizione; la Corte ha ritenuto che, nella prassi successiva alla riforma del 1988, la procedura prevista dall'art. 71‑sexies sia stata superata e non trova applicazione per i decreti di inammissibilità del Presidente.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte interpreta questa disposizione come la disciplina applicabile alla declaratoria di inammissibilità emessa dal Presidente (richiamo al "presidente del collegio"), prevedendo che contro tale decreto sia proponibile ricorso per cassazione; quindi sostituisce l'opposizione ex art. 71‑sexies.
art. 678 cod. proc. pen. e art. 236, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen.
Richiamate per evidenziare l'armonizzazione del procedimento di sorveglianza con il procedimento di esecuzione e per giustificare l'applicazione della disciplina degli atti del tribunale di sorveglianza (coerenza sistemica).
art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi di questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso, con applicazione integrativa di sanzioni pecuniarie per l'irritualità dell'impugnazione.
Corte Costituzionale, n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'irregolarità/irritualità dell'impugnazione, a supporto dell'applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa.
Massime di principio
- Il decreto di inammissibilità emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza non è impugnabile con opposizione ex art. 71‑sexies Ord. pen., ma esclusivamente mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.
- In presenza di una revoca di misura alternativa e se non sono trascorsi tre anni, l'art. 58‑quater Ord. pen. impedisce la concessione di nuovi benefici, giustificando l'inammissibilità della richiesta di misure alternative.
- Prima di proporre un mezzo di impugnazione è essenziale verificare il vigente quadro procedurale derivante dalla riforma del 1988: molte tutele procedurali previste in precedenza possono essere state superate e sostituite dalla disciplina del codice di procedura penale.
- Impugnazioni manifestamente inammissibili possono comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie per l'irritualità o la colpa nell'impugnazione (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale).
- In caso di dubbio sulla via impugnatoria competente per provvedimenti del Tribunale di sorveglianza, la via del ricorso per cassazione è generalmente la strada corretta quando si tratta di decreti motivati di inammissibilità emessi dal Presidente o dal "presidente del collegio".
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