Sentenza n. 619/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento 5.12.25 prot. n. 2025 - UNSISIE 0231857 con cui l'Università degli Studi di Siena ha disposto la revoca in autotutela del decreto provvedimento rettorale n. 0101581 del 3.6.25 di prolungamento dell'aspettativa senza assegni ex art. 5 c. 16 D.lgs. 517/99 concesso per consentire al ricorrente di proseguire nel rinnovato incarico quinquennale di Direzione di Struttura complessa dell'Unità Operativa Oculistica Aziendale USL Toscana Su Est ed ha intimato al dott. Balestrazzi di esercitare entro il 31 dicembre l'opzione tra il mantenere il rapporto di servizio ed il correlato incarico prezzo l'Azienda Sanitaria, decadendo di conseguenza dallo status di ricercatore universitario, oppure il rientrare in servizio presso l'Ateneo, preavvertendo che “in caso di mancato esercizio di tale opzione a far data dal 1.1.2026 il dott. Balestrazzi decadrà automaticamente dallo status di dipendente dell'Università di Siena” e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale ed ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento di revoca in autotutela 18/11/25 n. 0222221 dell’Università degli Studi di Siena; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a mantenere lo status di ricercatore universitario collocato in aspettativa ex art. 5 c. 16 d.lgs. 517/99 e proseguire nel rinnovato incarico quinquennale di direzione di struttura complessa U.O. Oculistica Azienda USL Toscana Sud Est ex artt. 15 e 15 ter D.lgs. 502/92.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di autotutela che ha revocato, in realtà annullato d’ufficio, il prolungamento dell’aspettativa senza assegni e ha imposto l’opzione tra il rapporto universitario e l’incarico sanitario, prospettando la decadenza dall’impiego universitario
Esito
Favorevole al ricorrente (ricercatore universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Università ha eliminato l’atto rettorale che gli aveva prorogato l’aspettativa senza assegni ex art. 5, comma 16, d.lgs. 517/1999, connessa allo svolgimento di un incarico quinquennale rinnovato di direzione di struttura complessa presso un’azienda sanitaria. Ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 16, d.lgs. 517/1999, la falsa applicazione dell’art. 65 d.P.R. 3/1957 e dell’art. 7 l. 240/2010, nonché la violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990. L’Università aveva ritenuto incompatibile il mantenimento contemporaneo dei rapporti con l’Ateneo e con l’Azienda sanitaria, qualificando l’incarico sanitario come rapporto a tempo indeterminato e invocando il divieto generale di cumulo degli impieghi pubblici. Aveva inoltre sostenuto il superamento del limite quinquennale previsto dall’art. 7 l. 240/2010 e l’insufficienza del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento sulla compatibilità dell’assenza con le esigenze didattiche e di ricerca. In via preliminare, l’Università ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la domanda riguardasse il rapporto privatizzato con l’Azienda sanitaria.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la causa petendi e il petitum riguardassero il rapporto di lavoro del ricorrente con l’Università e la sua collocazione in aspettativa, rapporto rimasto nella giurisdizione amministrativa ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. Nel merito, ha accolto l’azione di annullamento. Il provvedimento, sebbene denominato revoca, è stato qualificato come annullamento d’ufficio, poiché adottato nell’ambito di un riesame della legittimità dell’originaria concessione dell’aspettativa. L’atto è stato annullato anzitutto per la mancata indicazione di concrete, attuali e prevalenti ragioni di interesse pubblico, non essendo sufficiente il generico richiamo al ripristino della legalità. Il vizio è risultato aggravato dal fatto che l’Università non aveva esaminato le osservazioni del ricorrente, nelle quali era stata espressamente evidenziata la necessità di motivare sull’interesse pubblico. Il TAR ha inoltre ritenuto infondate le ragioni sostanziali poste a fondamento dell’autotutela. L’art. 5, comma 16, d.lgs. 517/1999 costituisce disciplina speciale rispetto all’art. 7, comma 1, l. 240/2010 e consente l’aspettativa per tutta la durata dell’incarico di direzione di struttura complessa, purché compatibile con le esigenze didattiche e di ricerca. Le sole ragioni ostative sono la mancanza di un incarico riconducibile alla tipologia prevista dalla legge e la concreta incompatibilità dell’assenza con le esigenze didattiche e di ricerca. Gli incarichi ex art. 15-ter d.lgs. 502/1992 sono a tempo determinato, anche se rinnovabili; i rinnovi non li trasformano in rapporti a tempo indeterminato. Non è quindi applicabile il limite quinquennale generale dell’art. 7 l. 240/2010, né l’Amministrazione può disapplicare una norma interna ritenuta incompatibile con altra norma interna. Il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, organo deputato alla valutazione della compatibilità con le esigenze didattiche e di ricerca, non poteva essere semplicemente ignorato o considerato tamquam non esset: ove ritenuto illegittimo o insufficiente, avrebbe dovuto essere ritirato e sostituito mediante una nuova valutazione. Il TAR ha ritenuto irrilevanti anche il riferimento al convenzionamento e al pantouflage. Ha invece respinto la domanda di accertamento del diritto, poiché la posizione del ricorrente è qualificabile come interesse legittimo, non come diritto soggettivo. Ha quindi annullato il provvedimento impugnato, ripristinando la validità e l’efficacia dell’atto di concessione dell’aspettativa, e ha condannato l’Università al pagamento di 4.000 euro, oltre IVA e CPA, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 5, comma 16, d.lgs. 517/1999
“i professori e i ricercatori universitari, ai quali sia attribuito dalle aziende [...] un incarico di struttura complessa [...] possono [...] essere collocati [...] in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico”
La norma speciale consente l’aspettativa per tutta la durata dell’incarico di direzione di struttura complessa, subordinatamente alla compatibilità con le esigenze didattiche e di ricerca; le ragioni ostative sono tipizzate e non comprendono la mera durata complessiva derivante da rinnovi o la qualificazione dell’incarico come rapporto a tempo indeterminato.
art. 15-ter d.lgs. 502/1992
“durata da cinque a sette anni”
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono incarichi a tempo determinato, anche quando rinnovabili; il rinnovo prolunga la successione degli incarichi senza mutarne la natura.
art. 7, comma 1, l. 240/2010
“i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni [...] in aspettativa senza assegni”
La disposizione disciplina in via generale l’aspettativa dei docenti universitari, ma non prevale sulla disciplina speciale dell’art. 5, comma 16, d.lgs. 517/1999, applicabile agli incarichi di direzione di struttura complessa.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio richiede la motivazione sulle concrete, attuali e prevalenti ragioni di interesse pubblico; il mero richiamo al ripristino della legalità non è sufficiente.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Anche qualora l’atto fosse qualificato come revoca, sarebbe comunque necessaria una motivazione adeguata sulle ragioni giustificative dell’intervento.
artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La controversia relativa alla collocazione in aspettativa di un ricercatore universitario appartiene alla giurisdizione amministrativa sui rapporti di pubblico impiego non privatizzato.
art. 15, comma 7-quinquies, d.lgs. 502/1992
È vietato utilizzare i contratti a tempo determinato ex art. 15-septies per il conferimento degli incarichi di struttura complessa.
art. 15-septies d.lgs. 502/1992
La disciplina degli incarichi prevista da tale disposizione non è applicabile al conferimento degli incarichi di struttura complessa considerati nella controversia.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il giudice può utilizzare ai fini della decisione fatti non specificamente contestati dalle parti.
Massime di principio
- La controversia sulla concessione o revoca dell’aspettativa di un docente o ricercatore universitario per lo svolgimento di un incarico presso il Servizio sanitario nazionale riguarda il rapporto di impiego universitario e rientra nella giurisdizione amministrativa, anche quando l’effetto pratico dell’aspettativa consente la prosecuzione dell’incarico sanitario presso un’altra amministrazione.
- Il provvedimento denominato revoca, adottato per riesaminare la legittimità di un precedente atto di concessione dell’aspettativa, deve essere qualificato come annullamento d’ufficio quando l’Amministrazione contesta originari vizi di legittimità dell’atto precedente; esso richiede quindi l’indicazione di concrete, attuali e prevalenti ragioni di interesse pubblico, non sostituibili con il generico richiamo al ripristino della legalità.
- L’art. 5, comma 16, d.lgs. 517/1999 è norma speciale rispetto alla disciplina generale dell’aspettativa dei docenti universitari e consente, per tutta la durata dell’incarico, l’aspettativa del professore o ricercatore cui sia conferito un incarico di direzione di struttura complessa, salvo la concreta incompatibilità dell’assenza con le esigenze didattiche e di ricerca.
- Gli incarichi di direzione di struttura complessa disciplinati dall’art. 15-ter d.lgs. 502/1992 sono a tempo determinato, anche se rinnovabili; la successione o il rinnovo degli incarichi non li trasforma in un rapporto a tempo indeterminato e non consente di negare l’aspettativa prevista dall’art. 5, comma 16, d.lgs. 517/1999 per il solo fatto della durata complessiva dell’incarico.
- La compatibilità dell’aspettativa con le esigenze didattiche e di ricerca deve essere valutata dall’organo competente; l’Amministrazione non può ignorare un parere endoprocedimentale favorevole considerandolo tamquam non esset, ma deve eventualmente ritirarlo o rinnovare l’istruttoria, esplicitando le ragioni della sua insufficienza o illegittimità.
- La posizione del docente o ricercatore rispetto alla concessione dell’aspettativa prevista dall’art. 5, comma 16, d.lgs. 517/1999 è un interesse legittimo, in ragione della discrezionalità valutativa sulla compatibilità con le esigenze didattiche e di ricerca; ne consegue l’inammissibilità dell’azione di mero accertamento di un diritto soggettivo alla conservazione dell’aspettativa.
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