Cassazione Civile, Sentenza n. 26369/2020 del 19/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero deduce la violazione dell'art. 2909 c.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), sostenendo che la Corte d'appello ha disposto la quantificazione e la condanna al pagamento di un canone futuro (con incremento del 6% annuo) non già pronunciato dal giudice di primo grado, utilizzando parametri riferiti a tre anni prima (consistenza dell'immobile, stato di conservazione, tasso di capitalizzazione, vetustà ecc.) e quindi imponendo una condanna futura che il primo giudice non aveva quantificato
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Ministero per effetto del giudicato interno: la sentenza di primo grado aveva infatti già affermato, nella motivazione, la debenza del corrispettivo per l'utilizzo dell'immobile fino all'eventuale riconsegna e tale capo non era stato impugnato con i limiti richiesti dall'art. 343 c.p.c., per cui non poteva essere riesaminato in cassazione. Quanto all'appello incidentale proposto da Immobil Trag S.r.l. (deducendo la persistenza del vincolo dopo le cartolarizzazioni), la Corte lo ha ritenuto infondato e lo ha respinto. Esito finale: ricorso principale inammissibile, ricorso incidentale rigettato; spese compensate.
Norme richiamate
art. 2909 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento per la pretesa quantificazione del corrispettivo; la Corte non entra nel merito della norma perché ha ritenuto preclusa la questione dal giudicato interno
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Norma che disciplina il motivo di cassazione per violazione di legge; invocata dal Ministero per censurare la decisione di merito circa la quantificazione del canone
art. 343 cod. proc. civ.
Principio del "tantum devolutum quantum appellatum": la Corte richiama l'onere dell'appellante di indicare chiaramente i motivi di impugnazione e delimita il campo del riesame in appello; la mancata impugnazione specifica di un capo autonomo determina il giudicato interno
art. 1, comma 4, decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, conv. legge 22 dicembre 1981, n. 767
Richiamato nell'appello incidentale in relazione al regime dei vincoli sugli immobili destinati all'assistenza sanitaria; la Corte interpreta la norma nel senso che essa ha imposto il vincolo di destinazione ma non ha previsto una diversa estensione del sacrificio per le Casse
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, art. 3, comma diciottesimo (convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410)
restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti
La Corte interpreta letteralmente la disposizione: tutti i vincoli gravanti sui beni trasferiti permangono; non è consentito selezionare solo alcuni vincoli o estendere il sacrificio oltre la destinazione prevista dalla norma
art. 12 delle preleggi
Principio interpretativo: priorità dell'interpretazione letterale; la Corte sottolinea che dove la lettera è chiara non occorre ricorrere a criteri teleologici
art. 42 Cost.
Riferimento costituzionale usato per argomentare che un'estensione non prevista del sacrificio imposto ai proprietari rischierebbe di costituire una larvata espropriazione non coerente con l'art. 42
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
Riferimento formale alla sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti (annotazione processuale)
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma su un capo autonomo di sentenza: se una statuizione decisoria non viene specificamente impugnata in appello, quella materia diventa preclusa e non può essere riesaminata in cassazione.
- In appello vale il principio 'tantum devolutum quantum appellatum': l'appellante deve individuare chiaramente i punti di doglianza; la mancata specificazione limita il campo del riesame.
- Quando la norma è chiara nel testo (interpretazione letterale), il giudice non deve sostituire la sua ricostruzione a fini teleologici; l'ermeneutica privilegiata resta la lettera della legge salvo ambiguità.
- Le disposizioni che prescrivono la permanenza di 'vincoli' sui beni trasferiti vanno intese nella loro portata testuale: non è consentito selezionare o ampliare arbitrariamente i vincoli conservati rispetto a quanto la norma dispone.
- Nelle controversie relative alla quantificazione di canoni o corrispettivi, è cruciale contestare espressamente in quale parte della decisione si rilevi l'errore e quale sia l'errore logico-giuridico; semplici doglianze generiche o la richiesta di riforma 'in toto' sono inadeguate.
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