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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7350/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà del 29/04/2022 che aveva respinto il riesame dell'ordinanza del G.I.P. del 04/04/2022 con cui era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Bennato, gravemente indiziato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata a truffa e falsità. I motivi dedotti: (i) carenza di motivazione circa proporzionalità e adeguatezza della misura (art. 275 c.p.p.); (ii) vizio rispetto alle esigenze probatorie ex art. 274 lett. a) c.p.p., con richiamo al lungo tempo trascorso e mancata indicazione del termine di scadenza della misura; presumibile inefficacia della misura per decorso di 90 giorni; (iii) contestazione della valutazione del pericolo di reiterazione e del travisamento dei dati relativi all'accreditamento di una società; (iv) insufficienza della gravità indiziaria in rapporto all'ipotesi di associazione a delinquere rispetto a mero concorso nei reati di falso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o reiterativi. Ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia fornito motivazione adeguata sul rischio di reiterazione delle condotte e sulle esigenze di prevenzione dell'inquinamento probatorio; ha richiamato il principio secondo cui non è necessaria l'indicazione del termine di scadenza della misura quando concorrono esigenze diverse oltre a quelle probatorie (art. 292, comma 2, lett. d), c.p.p.), e che un lungo arco temporale dalla commissione dei fatti non esclude la legittimità della misura se sussistono condotte in atto che compromettono la genuinità della prova. Ha inoltre valutato adeguatamente la gravità indiziaria e il ruolo specifico attribuito al Bennato nell'organizzazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regolamenta i motivi di ricorso per cassazione e i criteri di inammissibilità: la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o reiterativi ai sensi di tale norma.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Criteri per l'applicazione delle misure cautelari (proporzionalità, adeguatezza, necessità). La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato correttamente tali criteri, motivando la scelta della misura rispetto al rischio di reiterazione.

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) e lett. c))

    Lettera a): esigenza probatoria (pericolo di inquinamento probatorio); lettera c): pericolo di reiterazione. La Corte ha affermato che la misura è legittima anche se è trascorso un lungo periodo, quando sussistono condotte attuali che rendono concreto il pericolo di inquinamento e/o reiterazione.

  • art. 292, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.

    Prevede l'indicazione del termine di scadenza della misura quando le esigenze cautelari riguardano il pericolo di inquinamento probatorio. La Corte ha interpretato che tale indicazione non è necessaria se concorrono anche altre esigenze cautelari diverse da quella probatoria.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alla formulazione e sintesi dei motivi in cassazione; richiamata per la sintesi dei motivi dedotti dal ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: tra l'altro la condanna alle spese e la misura sanzionatoria a favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La mancata indicazione del termine di scadenza della misura cautelare fondata su esigenze probatorie non è automatica: se concorrono ulteriori esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione), l'obbligo di indicare il termine non è necessario.
  • Il decorso di un lungo periodo di tempo tra i fatti e l'adozione della misura cautelare non esclude la sua legittimità quando persistono comportamenti o contatti che concretizzano il pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione del reato.
  • In sede di cassazione per vizi di motivazione sulle misure cautelari, è valutata la completezza e la congruenza della motivazione del giudice di merito rispetto ai canoni logici e giuridici; se la motivazione è adeguata il ricorso può essere dichiarato inammissibile come manifestamente infondato.
  • Il silenzio dell'indagato o la sua mancata collaborazione nell'interrogatorio di garanzia non è di per sé idoneo a escludere esigenze probatorie o il pericolo di inquinamento della prova, se dal comportamento complessivo emergono elementi che giustificano la misura.
  • Quando si contesta la sussistenza di un'associazione a delinquere, il giudice può fondare la gravità indiziaria sulla complessità delle attività poste in essere, sull'uso di strutture organizzative e sul ruolo specifico degli attori, distinguendo dall'ipotesi di mero concorso nei reati singoli.

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