Sentenza n. 1496/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento di data ed estremi ignoti con cui l’USR Emilia-Romagna ha disposto l’assegnazione del ricorrente per sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/25 alla Scuola -OMISSIS- – I.S.I.S.S. “-OMISSIS-”, conosciuto, poiché non comunicato, solo successivamente al 28.03.2025 (in quanto caricato sull’area riservata del sito istituzionale dell’amministrazione; - (per quanto occorrer possa) della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- del 25.11.2024, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”; - della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- del 24.03.2025, avente ad oggetto “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS- del 31.03.2025, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi comprese – per quanto occorrer possa – la nota 1.04.2025 e la successiva circolare 422 con cui l’I.S.I.S.S. “-OMISSIS-” ha comunicato al ricorrente le date degli esami preliminari propedeutici al sostenimento dell’esame di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione dello studente a una specifica scuola per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, unitamente agli atti ministeriali e scolastici connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento, di data ed estremi non indicati, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna lo aveva assegnato a una determinata istituzione scolastica per sostenere l'esame di Stato dell'anno scolastico 2024/2025. Erano stati inoltre impugnati, per quanto occorresse, le circolari ministeriali relative alle modalità e ai termini di presentazione delle domande, alla formazione delle commissioni d'esame, il decreto ministeriale sull'esame di Stato e gli ulteriori atti connessi, comprese le comunicazioni riguardanti gli esami preliminari. Prima della definizione della causa nel merito, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, avendo nel frattempo superato gli esami preliminari di ammissione all'esame di Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che, in applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può pronunciarsi nel merito quando, prima della decisione, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. La sopravvenuta ammissione derivante dal superamento degli esami preliminari ha fatto venir meno l'interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
«in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell'introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati»
La sopravvenuta dichiarazione della parte circa il venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento impedisce al giudice di decidere la controversia nel merito e comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa, insieme all'art. 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti indicati nel provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione resa dal ricorrente prima della decisione di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il principio della domanda comporta che il giudice amministrativo non possa procedere d'ufficio alla decisione nel merito quando la parte che ha promosso il giudizio abbia fatto venir meno il proprio interesse alla pronuncia richiesta.
- Il sopravvenuto conseguimento dell'utilità sostanziale perseguita dal ricorrente può determinare la perdita dell'interesse attuale alla decisione e, se dichiarata in giudizio, conduce alla definizione del processo per improcedibilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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