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Sentenza

Sentenza n. 307/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 426/2024 emessa dal Tribunale di Bologna in data 11.04.2024.

Giustizia amministrativa202501487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 426/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 426/2024 del Tribunale di Bologna. La sentenza risultava passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione e, nonostante ciò, il Ministero permaneva inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di persistente inadempimento, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione utile alla decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, legittima la parte beneficiaria a proporre giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, da attivare su istanza della parte interessata in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, fissando anche il termine per l'esercizio del potere sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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