Cassazione Penale, Ordinanza n. 16564/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado per tentato furto e la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 22 ottobre 2024, aveva solo parzialmente riformato la decisione, riconoscendo l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. e rideterminando la pena. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, deduceva: 1) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 2) il diniego o la mancata valorizzazione di ulteriori ragioni di attenuazione della responsabilità, nonostante la già riconosciuta attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.; 3) l'erronea graduazione della pena, chiedendo in sostanza una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché meramente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata; ha osservato che per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento agli elementi decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso concreto. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva già riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a sollecitare una nuova valutazione della pena, materia rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., sindacabile in cassazione solo in caso di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione apparente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato come parte della qualificazione del reato contestato, in relazione al tentativo
art. 624 c.p.
richiamato come norma incriminatrice del furto, nella forma tentata
art. 62, n. 4, c.p.
attenuante riconosciuta in appello per il danno patrimoniale di speciale tenuità
art. 132 c.p.
criterio di commisurazione della pena rimesso alla discrezionalità del giudice di merito
art. 133 c.p.
criterio di valutazione della gravità del reato e della personalità del reo per la determinazione della pena
art. 591 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, ma l'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata in sede di legittimità; non viene però indicata una specifica norma processuale nel dispositivo trascritto
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riprodurre le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel diniego delle attenuanti generiche è sufficiente una motivazione sintetica ma congrua, purché faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito ha già riconosciuto un'attenuante, la censura che assuma il mancato bilanciamento o la mancata considerazione del medesimo dato è manifestamente infondata se non indica ulteriori specifici profili decisivi.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione salvo che sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente.
- Il sindacato di legittimità sulla commisurazione della pena è limitato alla verifica della correttezza del percorso argomentativo, non potendo tradursi in una nuova valutazione del quantum sanzionatorio.
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