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Sentenza

Sentenza n. 417/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 879/2023 n. 135/2024 del 14.2.2024.

Giustizia amministrativa202500652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Livorno n. 135 del 14 febbraio 2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, per l'importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a mettere la Carta a sua disposizione nel rispetto dei vincoli di legge. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto anche il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza, munita dell'attestazione di conformità, era stata notificata al Ministero il 15 febbraio 2024, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche e il titolo era passato in giudicato il 22 ottobre 2024.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di conformarsi integralmente al giudicato, assegnando 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, per mettere a disposizione della ricorrente la Carta elettronica del docente nei termini riconosciuti dal giudice ordinario. Ha escluso gli interessi e la rivalutazione monetaria perché non compresi nel dispositivo della sentenza ottemperanda, così come ha escluso dalla verifica di ottemperanza la condanna alle spese pronunciata dal giudice ordinario, ritenuta estranea alla domanda di esecuzione del giudicato. In caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, per l'ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il decorso infruttuoso del termine ha contribuito a fondare l'ammissibilità del ricorso.

  • art. 475 c.p.c.

    Rilevante per l'attestazione di conformità della sentenza del giudice ordinario notificata all'amministrazione.

  • l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza ottemperanda.

  • l. 724/1994

    Richiamata dalla ricorrente con riferimento al limite al cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria; la relativa domanda è stata esclusa perché non oggetto del dispositivo ottemperando.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo giudiziale sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e il titolo sia passato in giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve verificare l'esatta portata del dispositivo del giudicato e può ordinare esclusivamente gli adempimenti necessari a dare esecuzione a quanto ivi statuito.
  • Non possono essere riconosciuti in sede di ottemperanza interessi o rivalutazione monetaria non compresi nel dispositivo del titolo da eseguire, né possono essere introdotti ulteriori obblighi estranei all'oggetto della pronuncia ottemperanda.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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