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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17092/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona sottoposta a giudizio ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 13/11/2024. La Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi di impugnazione, perché rileva d'ufficio una causa di inammissibilità processuale: il ricorso è stato sottoscritto e presentato personalmente dall'imputata, mentre per i ricorsi per cassazione proposti dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017 è necessaria la sottoscrizione di un difensore abilitato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputata, perché successivo al 3 agosto 2017 e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi cause idonee a escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso può essere proposto solo da un difensore abilitato

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato.

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    La mancanza della sottoscrizione di un difensore abilitato comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, senza distinguere tra le diverse cause di inammissibilità.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La violazione del requisito di sottoscrizione tecnica del ricorso integra causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte di cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • Ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non rileva la specifica causa dell'inammissibilità, poiché la norma non distingue tra le diverse ipotesi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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