Sentenza del 22/01/2018 n. 240 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito di impresa - sponsorizzazione - associazione sportiva dilettantistica - ASD - inerenza - prova spetta al contribuente - tempestività - è necessaria. Art. 32 d.P.R. 600/1973 - omessa produzione di documenti in contenzioso - effetto preclusivo in giudizio - consegue - natura perentoria della norma - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata confermata, poiché il contribuente non ha assolto tempestivamente all'onere di provare l'inerenza e la congruità dei costi. La documentazione prodotta per la prima volta durante il contenzioso non è stata esaminabile, in quanto l'art. 32 del d.P.R. 600/1973 ha natura perentoria e la relativa preclusione opera anche senza una specifica eccezione dell'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, di spese di sponsorizzazione sostenute in favore di associazioni sportive dilettantistiche. L'Amministrazione aveva contestato l'inerenza e soprattutto la congruità quantitativa dei costi, ritenuti asseritamente sovrafatturati. Il contribuente avrebbe dovuto dimostrare tempestivamente, già nella fase amministrativa, sia il collegamento delle spese con l'attività d'impresa sia la loro effettiva e ragionevole quantificazione. La produzione soltanto in giudizio di fotografie o altra documentazione diretta a comprovare la sponsorizzazione è stata ritenuta tardiva e preclusa dall'art. 32 del d.P.R. 600/1973.
Norme richiamate
Art. 109 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La deducibilità dei componenti negativi del reddito d'impresa richiede che il contribuente dimostri l'inerenza dei costi rispetto all'attività esercitata. Nel caso esaminato, la prova deve riguardare anche la congruità quantitativa della spesa, non soltanto la sua astratta riferibilità all'attività d'impresa.
Art. 32 del d.P.R. 600/1973
La norma stabilisce una preclusione processuale per i documenti non prodotti tempestivamente durante la fase amministrativa, quando l'Amministrazione abbia richiesto la relativa esibizione. La preclusione è di natura perentoria, opera anche d'ufficio e non dipende da una specifica eccezione della controparte.
Massime di principio
- Per dedurre una spesa di sponsorizzazione non basta dimostrare che il contratto o la fattura esistano: il contribuente deve provare concretamente sia il collegamento con l'attività d'impresa sia la congruità dell'importo pagato.
- Quando le spese appaiono sproporzionate o potenzialmente sovrafatturate, è necessario conservare e produrre tempestivamente contratti, fatture, pagamenti tracciabili, materiale pubblicitario, fotografie, risultati della sponsorizzazione e ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'effettività della prestazione e la ragionevolezza del prezzo.
- La documentazione non esibita nella fase amministrativa, se richiesta dall'Amministrazione finanziaria, può diventare inutilizzabile nel successivo giudizio tributario ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973.
- La prova dell'inerenza e della congruità grava sul contribuente, mentre l'Amministrazione può contestare l'effettività, la riferibilità o la proporzionalità della spesa sulla base degli elementi disponibili.
- La tempestività della collaborazione documentale con l'Amministrazione è essenziale: non è prudente attendere il contenzioso per reperire o produrre le prove della deducibilità dei costi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 102 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 305 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 315 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →