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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09666/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (intermediario)

La controversia

Il cliente aveva concluso un’operazione finanziaria online di tipo speculativo con la società resistente, basata sull’andamento di un indice/titolo (DJ 30). Nella notte del 27 giugno 2011 osservava un improvviso crollo della quotazione indicata dalla piattaforma e chiudeva le posizioni, realizzando un guadagno molto elevato. Poche ore dopo la società annullava l’operazione, sostenendo che la quotazione comunicata fosse frutto di un errore materiale e che il valore corretto fosse di gran lunga più alto. Il cliente agiva per ottenere la dichiarazione che il guadagno gli fosse dovuto e per la restituzione di ulteriori somme impiegate per alimentare il plafond dell’operazione. In primo grado il tribunale aveva accolto in parte le sue domande, escludendo però il rimborso di altre somme; in appello la decisione veniva riformata con accoglimento dell’appello della società. Nel ricorso per cassazione il cliente deduceva, in sintesi: omesso esame degli obblighi informativi derivanti dalla normativa europea e nazionale sui servizi finanziari; erronea valutazione della riconoscibilità dell’errore ex art. 1428 c.c., assumendo che, quale consumatore e non operatore professionale, non potesse accorgersene; violazione della clausola contrattuale che imponeva alla società di verificare la regolarità della transazione prima di accettarla; nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quanto al rigetto della domanda di restituzione delle somme versate. La società proponeva a sua volta ricorso incidentale contro la compensazione delle spese di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo preliminare sul perfezionamento ed esecuzione del contratto, precisando che la conclusione e l’esecuzione dell’accordo non precludono la successiva proposizione dei rimedi di nullità o annullamento. Ha respinto i motivi relativi agli obblighi informativi e alla riconoscibilità dell’errore, affermando che la questione della riconoscibilità è un accertamento di fatto del giudice di merito, censurabile solo per vizi motivazionali, e che gli obblighi informativi verso il consumatore non coincidono con l’obbligo di rendere riconoscibile l’errore della controparte. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla clausola contrattuale perché non chiariva se e come la questione fosse stata devoluta al giudice di appello e non spiegava la decisività della dedotta violazione. Ha ritenuto inammissibile anche il motivo sulla restituzione delle somme versate, perché diretto a una rivalutazione del materiale probatorio e di accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione. È stato infine dichiarato inammissibile il ricorso incidentale sulle spese, poiché la compensazione era stata motivata con ragioni di merito rimesse al giudice territoriale. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1428 c.c.

    La riconoscibilità dell’errore va valutata in concreto secondo l’ordinaria diligenza; si tratta di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, non essendo necessario che l’errore sia stato effettivamente riconosciuto.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di trasformare in sede di legittimità una censura di merito sulla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile quando mira solo a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni è apprezzamento rimesso al giudice di merito, sindacabile solo per motivazione apparente o violazione dei principi consolidati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, senza specifiche elaborazioni ulteriori nel testo.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

  • articolo 5 delle condizioni di contratto

    La sua dedotta violazione è stata ritenuta non decisiva e inammissibile in cassazione per difetto di specifica devoluzione e di autosufficienza della censura.

Massime di principio

  • La conclusione e persino l’esecuzione di un contratto non impediscono che una parte chieda successivamente l’annullamento di dichiarazioni negoziali per errore essenziale e riconoscibile, poiché i rimedi invalidanti operano anche a prestazione eseguita.
  • La riconoscibilità dell’errore va apprezzata secondo l’ordinaria diligenza del destinatario della dichiarazione, con valutazione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito rivalutare il merito della prognosi compiuta dal giudice territoriale salvo vizi motivazionali o violazione dei criteri legali.
  • Gli obblighi informativi propri dei rapporti di intermediazione finanziaria non si sovrappongono alla disciplina dell’errore contrattuale: essi servono a informare sui rischi dell’operazione, non a garantire che la controparte sia messa in condizione di riconoscere eventuali errori dell’altro contraente.
  • Il fatto che una parte agisca da consumatore non esclude, di per sé, che un errore altrui possa essere per lei riconoscibile; ciò che conta è la diligenza esigibile nel caso concreto e gli indizi disponibili al momento della dichiarazione.
  • La censura in cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle prove all’accertamento del giudice di merito è inammissibile, perché il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto.
  • La compensazione delle spese di merito può essere giustificata da ragioni attinenti alla complessità o alla scarsa chiarezza del rapporto sostanziale e alla condotta processuale delle parti; il relativo apprezzamento è tipicamente discrezionale e difficilmente sindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilità

Testo integrale

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