Cassazione Penale, Sentenza n. 5459/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività. Il ricorrente ha dedotto un errore di calcolo del termine di impugnazione: la sentenza del Tribunale (con termine per il deposito di 40 giorni) è stata effettivamente depositata il 5/08/2013 e l'avviso di deposito è stato notificato al difensore il 18/09/2013; da questa notificazione dovevano computarsi i 45 giorni per proporre appello (scadenza 2/11/2013), mentre l'appello era stato depositato il 25/10/2013, pertanto tempestivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo: la Corte d'appello aveva errato nel calcolo del termine, non avendo considerato la data effettiva di deposito e la successiva notificazione. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata, ma ha disposto l'annullamento senza rinvio perché i reati contestati risultavano estinti per prescrizione; in sostanza l'irregolarità sul termine ha portato a riconoscere la tempestività dell'appello, ma la prescrizione ha già estinto i reati, determinando la chiusura del procedimento.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Nel provvedimento la norma è indicata come titolo di reato contestato (capo A); dal testo non emerge una specifica interpretazione giuridica della norma se non la sua rilevanza ai fini penali e la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei relativi reati.
art. 367 cod. pen.
Indicato come titolo di reato contestato (capo B); il giudice di legittimità non svolge interpretazione sostanziale della norma nel testo, limitandosi a constatare l'estinzione per prescrizione.
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Indicato come titolo di reato contestato (capo C); non vi è nel testo una interpretazione specifica della norma oltre alla constatazione della prescrizione.
art. 585 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che il termine di 45 giorni per proporre appello deve essere calcolato a partire dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza; quando la sentenza è stata depositata oltre il termine indicato, rileva la data di notificazione effettiva al difensore per il computo del termine di impugnazione. La Corte d'appello aveva erroneamente computato la scadenza in altra data.
Massime di principio
- Il termine per proporre l'appello (45 giorni ex art. 585 c.p.p.) si computa dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza: verificare sempre la data di effettiva notificazione al difensore.
- Se la sentenza è stata depositata oltre il termine indicato nella stessa, il conteggio del termine di impugnazione parte dalla data di notificazione effettiva e non dalla scadenza teorica del deposito.
- Un errore di calcolo dell'autorità giudicante sul termine di impugnazione può rendere tempestiva un'impugnazione dichiarata tardiva, ma ciò non impedisce che il procedimento possa essere estinto per prescrizione se il termine di prescrizione è già decorso.
- Quando, in sede di legittimità, risultano estinti i reati per prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio l'atto impugnato perché manca la materia del contendere e non c'è luogo a riesame di merito.
- In situazioni analoghe, controllare sempre: (a) data di deposito della sentenza; (b) data di notificazione dell'avviso di deposito al difensore; (c) termini specifici indicati in sentenza; (d) stato della prescrizione per valutare l'utilità effettiva dell'impugnazione.
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