Cassazione Penale, Ordinanza n. 07118/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 171-ter l. 633/1941 e 648 c.p. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per ricettazione, ma il ricorso non conteneva una reale critica argomentata della motivazione d'appello: si limitava a chiedere l'annullamento della decisione senza indicare specifiche ragioni difensive né singoli profili di censura. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché il giudice di merito aveva motivato il diniego facendo riferimento ai precedenti penali specifici dell'imputato, valorizzando quindi elementi negativi ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del primo motivo, rilevando la violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., sanzionata dall'art. 591, lett. c), c.p.p. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittima la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, poiché il giudice può negarle in assenza di elementi positivi e non è sufficiente il solo stato di incensuratezza; nel caso concreto la decisione di merito era sorretta da precedenti penali specifici. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 171-ter l. 22 aprile 1941, n. 633
indicato come una delle fattispecie oggetto della condanna confermata in sede di merito, ma non esaminato nel dettaglio
art. 648 c.p.
reato di ricettazione oggetto del primo motivo di ricorso; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità
art. 581, lett. d), c.p.p.
impone che il ricorso indichi specificamente i motivi; la sua inosservanza per genericità comporta inammissibilità
art. 591, lett. c), c.p.p.
prevede l'inammissibilità del ricorso in caso di mancata osservanza dell'art. 581, lett. d), c.p.p.
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi; non basta il solo stato di incensuratezza
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
richiamato quale intervento che ha inciso sulla disciplina delle attenuanti generiche
l. 24 luglio 2008, n. 125
legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata per la riforma dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e argomentati: la mera richiesta di annullamento della sentenza, senza individuare puntuali vizi della motivazione o specifiche ragioni di diritto, integra genericità del motivo e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La doglianza relativa alla responsabilità per un reato non può limitarsi a formule astratte o assertive, ma deve confrontarsi con l'apparato motivazionale della decisione impugnata e indicare i concreti punti di criticità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi elementi negativi significativi, come precedenti penali specifici; non è necessario un esame analitico di tutti gli elementi prospettati dalle parti, purché siano considerati quelli decisivi.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente, da solo, a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
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