Ordinanza n. 2865/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il provvedimento di diniego del riconoscimento di un titolo formativo conseguito in Spagna come titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia
Esito
Favorevole al resistente (docente appellata)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Il provvedimento amministrativo impugnato in primo grado aveva ritenuto non valido l’attestato formativo presentato dalla docente quale titolo di abilitazione per l’accesso alla formazione regolamentata di insegnante di sostegno in Spagna e quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia. Aveva inoltre evidenziato, sulla base di una specifica comparazione, la differenza tra la formazione italiana per la specializzazione sul sostegno e il percorso formativo conseguito in Spagna. La docente si è opposta alla cautelare deducendo di essersi iscritta, in possesso del requisito del servizio triennale previsto dall’art. 6 del d.l. 71/2024, a un percorso formativo presso INDIRE e di averlo recentemente concluso positivamente, sostenendo la prova scritta il 20 giugno 2026 e quella orale il 27 giugno 2026, conseguendo il titolo italiano di specializzazione per le attività di sostegno, la cui attestazione era in corso di rilascio. Il Ministero non ha contestato tali sopravvenienze.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza appellata. Pur rilevando che il provvedimento amministrativo sembrava avere adeguatamente approfondito sia la non validità dell’attestato estero sia la differenza tra i percorsi formativi italiano e spagnolo, il Collegio ha ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile. L’ottemperanza alla sentenza di primo grado comporta infatti un riesame da parte dell’Amministrazione, che dovrà tenere conto delle sopravvenienze intervenute dopo l’adozione dell’atto impugnato, in particolare del conseguimento da parte della docente di un titolo italiano pienamente idoneo allo svolgimento delle funzioni di docente specializzata per il sostegno. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione delle sopravvenienze successive all’adozione del provvedimento di primo grado.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.
art. 6 d.l. 71/2024
possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del medesimo articolo e relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti
La disposizione consente l’accesso ai percorsi formativi per la specializzazione sul sostegno a chi abbia svolto almeno tre anni scolastici di servizio su posto di sostegno, anche non continuativi, negli otto anni precedenti, purché riferiti al medesimo grado di istruzione.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza di primo grado richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non ricorre quando l’esecuzione della sentenza comporti un riesame amministrativo non immediatamente lesivo e l’Amministrazione possa rivalutare la posizione alla luce delle sopravvenienze.
- Nel riesame imposto dall’esecuzione di una sentenza amministrativa devono essere considerate le circostanze sopravvenute rispetto all’adozione del provvedimento originariamente impugnato, quando esse incidano attualmente sulla posizione sostanziale dell’interessato.
- Il conseguimento, nelle more del giudizio, di un titolo italiano pienamente idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste costituisce una sopravvenienza rilevante ai fini del riesame amministrativo, anche se il giudizio originario riguardava il riconoscimento di un titolo estero.
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