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Sentenza

Sentenza del 14/02/2018 n. 914 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Avviso di accertamento - appello - motivi - fittizietà delle operazioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento e, in particolare, la validità dei motivi di appello e la contestazione della fittizietà delle operazioni. L'appellante aveva formulato argomentazioni dirette a contestare la sentenza impugnata e il suo fondamento logico-giuridico; pertanto, il requisito della specificità dei motivi previsto per l'appello è stato ritenuto soddisfatto. Quanto alle operazioni asseritamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova della loro fittizietà, anche mediante presunzioni e altri elementi indiziari, mentre il contribuente deve dimostrare l'effettività delle operazioni contestate.

La decisione

La decisione afferma che l'appello non è inammissibile quando i motivi, valutati nel loro complesso, contestano concretamente la decisione impugnata e le ragioni giuridiche che la sorreggono. In materia di operazioni inesistenti, la ripartizione dell'onere probatorio richiede prima che l'Amministrazione dimostri, anche indiziariamente, la natura fittizia delle operazioni; solo successivamente il contribuente è tenuto a provare che esse sono state effettivamente realizzate. Il principio è richiamato in linea con Cass. n. 20379/2017. Dal testo fornito non emerge l'esito dispositivo specifico, né è possibile determinare con certezza quale parte abbia ottenuto una decisione favorevole.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    L'atto di appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi specifici dell'impugnazione.

    Il requisito della specificità è soddisfatto quando le argomentazioni dell'appellante contestano effettivamente la sentenza impugnata e il suo fondamento logico-giuridico; non è necessario che siano formulate secondo modalità meramente formali o sacramentali.

Massime di principio

  • Un appello tributario è specifico quando individua e contesta le ragioni essenziali della sentenza impugnata; la mera riproposizione generica delle difese precedenti, invece, può comportare l'inammissibilità.
  • In caso di contestazione di operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve prima fornire elementi probatori, anche presuntivi o indiziari, idonei a far ritenere fittizia l'operazione.
  • Una volta assolto tale onere dall'Amministrazione, il contribuente deve dimostrare l'effettività dell'operazione, mediante documentazione e ulteriori elementi concreti, come contratti, pagamenti, consegne, prestazioni ricevute e coerenza economica.
  • La sola regolarità formale delle fatture non è normalmente sufficiente a dimostrare l'effettività dell'operazione quando esistono elementi contrari; occorre una prova complessiva e sostanziale.
  • Poiché il testo fornito non indica espressamente il dispositivo della sentenza, l'esito concreto della lite non può essere ricostruito con certezza dai soli principi riportati.

Testo integrale

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