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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03230/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di doglianze già vagliate e disattese con argomenti corretti dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva escluso la derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza introdurre motivi consentiti in sede di legittimità. La Corte rileva in particolare che la decisione di merito aveva escluso l'inquadramento della vicenda nel c.d. "piccolo spaccio" sulla base di precisi elementi fattuali e logici.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La derubricazione all'ipotesi lieve richiede una valutazione concreta della vicenda; nel caso di specie la Corte di merito, con argomenti fattuali e logici, ha escluso che i fatti rientrassero nel c.d. piccolo spaccio.

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    Normativa in materia di stupefacenti richiamata per l'ipotesi lieve di detenzione/cessione a fini di spaccio.

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
  • La richiesta di derubricazione nella fattispecie lieve prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 deve essere negata quando gli elementi fattuali e logici della vicenda escludano l'inquadramento nel c.d. piccolo spaccio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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