Corte di giustizia, Sentenza C-562/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 novembre 2022. — SIA «Rodl & Partner» contro Valsts ieņēmumu dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā rajona tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Articolo 18, paragrafi 1 e 3 – Allegato III, punto 3, lettera b) – Approccio basato sul rischio – Valutazione dei rischi effettuata dai soggetti obbligati – Individuazione dei rischi da parte degli Stati membri e dei soggetti obbligati – Misure di adeguata verifica della clientela – Misure rafforzate di adeguata verifica – Paesi terzi ad alto rischio di corruzione – Articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d) – Requisiti di prova e documentazione incombenti ai soggetti obbligati – Articolo 14, paragrafo 5 – Controllo costante nei confronti della clientela incombente ai soggetti obbligati – Pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni. — Causa C-562/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito la portata dell’approccio basato sul rischio nella direttiva antiriciclaggio 2015/849, escludendo che alcuni fattori individuati dal giudice lettone impongano automaticamente misure rafforzate di adeguata verifica. Ha però riconosciuto ampio margine agli Stati membri per prevedere fattori di rischio aggiuntivi, purché conformi al diritto dell’Unione. La Corte ha anche precisato che il soggetto obbligato deve poter documentare le proprie valutazioni con mezzi diversi dalla copia del contratto e che l’obbligo di aggiornare il controllo della clientela esistente opera secondo il rischio e non solo per i clienti ad alto rischio. Infine, ha affermato che i dati pubblicati sulle sanzioni devono corrispondere esattamente alla decisione amministrativa.
Interpretazione della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure rafforzate di adeguata verifica, sugli obblighi probatori/documentali dei soggetti obbligati, sull’aggiornamento del controllo della clientela esistente e sulla correttezza della pubblicazione delle sanzioni amministrative.
La questione giuridica
Se la direttiva 2015/849 imponga automaticamente misure rafforzate di adeguata verifica in presenza di una ONG, di un dipendente cittadino di un paese terzo ad alto rischio di corruzione o di un partner commerciale collegato a tale paese; se il soggetto obbligato debba ottenere una copia del contratto tra il cliente e un terzo; se debba applicare misure di adeguata verifica ai clienti esistenti anche senza modifiche significative e prima della scadenza dei termini nazionali; e se, nella pubblicazione delle sanzioni, l’autorità debba garantire l’esatta corrispondenza tra decisione e dati pubblicati.
Principio di diritto
L’articolo 18 della direttiva 2015/849 non impone un’automatica qualificazione ad alto rischio di un cliente solo perché sia una ONG, abbia un dipendente cittadino di un paese terzo ad alto rischio di corruzione o intrattenga rapporti con un partner commerciale collegato a tale paese; tuttavia gli Stati membri possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, qualificare tali circostanze come fattori di rischio da considerare. Il soggetto obbligato non è tenuto a ottenere necessariamente la copia del contratto tra cliente e terzo, purché possa documentare adeguatamente l’analisi svolta e le misure adottate; deve inoltre aggiornare l’adeguata verifica dei clienti esistenti quando ciò sia opportuno, anche prima della scadenza dei termini nazionali e non solo per clienti già classificati ad alto rischio. Infine, nella pubblicazione delle sanzioni, l’autorità competente deve assicurare che le informazioni diffuse coincidano esattamente con quelle contenute nella decisione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2015/849
- Articolo 5 TUE
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Regolamento (UE) 2015/847
- Regolamento delegato (UE) 2016/1675
- Regolamento (UE) n. 648/2012
- Direttiva 2005/60/CE
- Direttiva 2006/70/CE
Interpretazione della direttiva antiriciclaggio 2015/849 in materia di adeguata verifica, documentazione e pubblicazione delle sanzioni
La Corte è stata investita di un rinvio pregiudiziale dell’administratīvā rajona tiesa lettone, nell’ambito di una controversia tra una società di consulenza contabile e fiscale e l’amministrazione tributaria nazionale in relazione a una sanzione per presunte violazioni della normativa antiriciclaggio. La pronuncia riguarda l’interpretazione di varie disposizioni della direttiva (UE) 2015/849, in particolare sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, sull’approccio basato sul rischio, sulla conservazione della documentazione e sulla pubblicazione delle sanzioni amministrative.
Fatti e procedimento principale
La società Rodl & Partner, soggetto obbligato ai sensi della legge lettone di recepimento, è stata controllata dal VID tra aprile e giugno 2019. L’amministrazione ha ritenuto che la società non avesse correttamente valutato i rischi relativi a due clienti: la fondazione IT izglītības fonds e la RBA Consulting SIA. Secondo il VID, tali clienti presentavano un rischio elevato e avrebbero richiesto misure rafforzate di adeguata verifica.
In particolare, il VID ha valorizzato:
- per la fondazione, la forma di ONG, la cittadinanza russa di un dipendente e un presunto contrasto con la normativa nazionale sul beneficiario effettivo;
- per la RBA Consulting, i rapporti con una società collegata a una società stabilita nella Federazione russa e il mancato rilascio della copia di un contratto richiesto durante il controllo.
Con decisione dell’11 luglio 2019 confermata il 13 novembre 2019, il VID ha inflitto una sanzione pecuniaria di EUR 3000 e ha pubblicato sul proprio sito le informazioni relative alla violazione. La Rodl & Partner ha impugnato la decisione chiedendone l’annullamento e la rimozione delle informazioni pubblicate.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire:
- se l’articolo 18, paragrafi 1 e 3, e l’allegato III, punto 3, lettera b), della direttiva 2015/849 impongano automaticamente misure rafforzate di adeguata verifica in presenza di una ONG, di un dipendente cittadino di un paese terzo ad alto rischio di corruzione o di un partner commerciale legato a tale paese;
- se una simile lettura sia compatibile con il principio di proporzionalità;
- se l’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), imponga al soggetto obbligato di ottenere una copia del contratto concluso tra il cliente e un terzo;
- se l’articolo 14, paragrafo 5, imponga la riapplicazione delle misure di adeguata verifica ai clienti esistenti anche senza modifiche significative e prima della scadenza del termine nazionale;
- se l’articolo 60, paragrafi 1 e 2, imponga la perfetta corrispondenza tra decisione sanzionatoria e informazioni pubblicate.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- gli articoli 1, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 40 e 60 della direttiva (UE) 2015/849;
- l’allegato III, punto 3, lettera b), della direttiva 2015/849;
- l’articolo 5 TUE;
- l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- il regolamento delegato (UE) 2016/1675, per il confronto con l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio;
- il regolamento (UE) 2015/847, richiamato per i trasferimenti di fondi.
Ragionamento della Corte: approccio basato sul rischio e misure rafforzate
La Corte ricorda che la direttiva 2015/849 si fonda su un approccio basato sul rischio e su una valutazione multilivello: a livello UE, a livello di Stato membro e a livello del soggetto obbligato. Le misure rafforzate di adeguata verifica non operano automaticamente fuori dai casi espressamente previsti dalla direttiva.
Perciò, l’articolo 18 non impone di attribuire automaticamente un rischio elevato a un cliente soltanto perché:
- è una ONG;
- uno dei suoi dipendenti è cittadino di un paese terzo ad alto rischio di corruzione;
- un suo partner commerciale è collegato a tale paese terzo.
La Corte precisa però che gli Stati membri possono, nell’ambito del loro margine di discrezionalità e nel rispetto dei principi di proporzionalità, legalità, certezza del diritto e non discriminazione, individuare nel diritto nazionale ulteriori fattori di rischio potenziale. Tali fattori devono essere previsti dall’ordinamento nazionale e debitamente pubblicati.
La Corte osserva inoltre che una ONG, un collegamento del cliente o delle operazioni con la Federazione russa possono, a certe condizioni, essere trattati come fattori di rischio nel diritto interno; per contro, la sola cittadinanza russa di un dipendente del cliente, che non sia beneficiario effettivo né soggetto con poteri rilevanti, non basta di per sé a configurare un rischio più elevato.
Obblighi probatori e documentali: non serve necessariamente la copia del contratto
Quanto all’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), la Corte legge la disposizione insieme agli articoli 8, paragrafo 2, 13, paragrafo 4, e 40, paragrafo 1, lettera a), della direttiva. Ne deriva che il soggetto obbligato deve poter dimostrare alle autorità competenti di aver effettuato un’adeguata analisi del rischio e di aver applicato misure adeguate, conservando i documenti necessari.
Tuttavia, la direttiva non impone in modo assoluto di ottenere dal cliente una copia del contratto con il terzo. Sono ammissibili altri mezzi di prova idonei, purché consentano di documentare l’analisi dell’operazione e del rapporto d’affari e di giustificare le misure adottate.
Aggiornamento del controllo sui clienti esistenti
In relazione all’articolo 14, paragrafo 5, la Corte afferma che il soggetto obbligato deve applicare misure di adeguata verifica anche ai clienti esistenti quando ciò appaia opportuno sulla base di una valutazione del rischio aggiornata. La presenza di una modifica significativa della situazione del cliente è un caso tipico, ma non esclusivo.
L’obbligo non si limita ai clienti già classificati come ad alto rischio e opera anche se il termine massimo previsto dal diritto nazionale per una nuova valutazione non è ancora scaduto. Ciò è coerente con l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), che impone un controllo costante del rapporto d’affari e delle operazioni concluse.
Pubblicazione delle sanzioni e esattezza delle informazioni diffuse
Quanto all’articolo 60, la Corte chiarisce che, quando una decisione sanzionatoria è pubblicata, le informazioni divulgate sul sito dell’autorità competente devono corrispondere esattamente al contenuto della decisione. Sono escluse dalla pubblicazione informazioni inesatte o non allineate al provvedimento.
La Corte respinge così l’idea di una pubblicazione approssimativa o ampliata rispetto al testo decisionale, valorizzando il tenore letterale dell’articolo 60, paragrafi 1 e 2, e la necessità di correttezza dell’informazione pubblicata.
Decisione della Corte
La Corte ha quindi stabilito che:
- non vi è automatismo nell’assegnazione di un livello di rischio elevato e nell’adozione di misure rafforzate per il solo fatto che il cliente sia una ONG, che un suo dipendente sia cittadino di un paese terzo ad alto rischio di corruzione o che un partner commerciale del cliente sia collegato a tale paese;
- uno Stato membro può tuttavia prevedere tali circostanze come fattori di rischio nel proprio diritto nazionale, purché nel rispetto del diritto dell’Unione;
- non esiste un obbligo assoluto di acquisire la copia del contratto tra cliente e terzo, se altri documenti consentono la prova richiesta;
- le misure di adeguata verifica devono essere aggiornate anche per i clienti esistenti quando ciò sia opportuno, senza attendere necessariamente la scadenza del termine nazionale e senza limitarle ai soli clienti ad alto rischio;
- la pubblicazione delle sanzioni deve essere perfettamente conforme alla decisione adottata.
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