Sentenza n. 3174/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato e liquidato le spese del primo grado in € 500,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria della carta docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante aveva impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, sostenendo che l’importo di € 500,00 fosse manifestamente inferiore ai parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e non fosse adeguatamente motivato. Il TAR aveva giustificato la riduzione facendo riferimento al carattere seriale e alla natura della controversia. L’appellante ha dedotto, in sostanza, l’erroneità e l’insufficienza della motivazione della statuizione sulle spese, nonché la violazione dei criteri normativi e regolamentari applicabili alla liquidazione dei compensi professionali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha affermato che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, ma, quando condanna la parte soccombente, deve considerare i parametri del d.m. n. 55 del 2014 e motivare adeguatamente uno scostamento apprezzabile e rilevante dai relativi valori. Non esiste più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali; resta tuttavia il limite del divieto di liquidare somme simboliche non conformi al decoro professionale e l’obbligo di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale. Nel caso concreto, il mero richiamo alla serialità della controversia non costituiva motivazione sufficiente: tale carattere non giustificava la riduzione e poteva, anzi, aggravare la responsabilità dell’amministrazione che continuava a negare una pretesa già riconosciuta in sede giudiziaria. In riforma della sentenza, il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del primo grado nella misura di € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state compensate, mentre è stato riconosciuto il diritto alla rifusione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica attribuita ai docenti; la controversia di primo grado riguardava l’esecuzione della sentenza civile che ne aveva ordinato l’attribuzione.
artt. 4 e 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
«delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»; «contrasti giurisprudenziali»
I parametri devono essere considerati dal giudice nella liquidazione delle spese, insieme ai valori medi delle tabelle, che possono essere aumentati o diminuiti entro i limiti previsti; uno scostamento apprezzabile e rilevante deve essere motivato.
art. 13, comma 6, l. 247/2012
Rimette a decreti ministeriali periodicamente aggiornati la determinazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali quando il compenso non sia stato determinato per iscritto.
art. 9, comma 1, d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012
Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, escludendo la permanenza di un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 2233, comma 2, c.c.
Costituisce il limite legale alla liquidazione, impedendo la determinazione di somme simboliche non conformi al decoro della professione.
artt. 24 e 113 Cost.
Impongono il rispetto dell’effettività della tutela giurisdizionale; una liquidazione immotivata e manifestamente insufficiente delle spese può comprometterla.
art. 47 CDFUE
Rileva quale parametro sovranazionale dell’effettività della tutela giurisdizionale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
È richiamato in relazione al principio di leale collaborazione e correttezza dell’amministrazione nei rapporti con i cittadini.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo conserva ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite e può disporne la compensazione o la condanna sulla base delle circostanze concrete, ma deve motivare adeguatamente la scelta quando la liquidazione si discosta in modo apprezzabile dai parametri ministeriali.
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i valori previsti dal d.m. n. 55 del 2014 non costituiscono minimi inderogabili; tuttavia, essi rappresentano il riferimento normativo per la liquidazione giudiziale e uno scostamento rilevante deve essere giustificato mediante l’indicazione dei criteri concretamente applicati.
- La serialità o la semplicità della controversia non giustificano, di per sé, una liquidazione meramente simbolica o manifestamente sproporzionata delle spese, soprattutto quando il giudizio si è reso necessario per ottenere dall’amministrazione l’attuazione di una pretesa già riconosciuta giudizialmente.
- La liquidazione delle spese deve rispettare il principio di effettività della tutela giurisdizionale: una condanna alle spese manifestamente insufficiente e priva di congrua motivazione può pregiudicare l’accesso effettivo alla giustizia e deve essere riformata dal giudice d’appello mediante una nuova liquidazione equitativa.
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