Cassazione Civile, Ordinanza n. 01075/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditrice)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto d'azienda stipulato tra la società concedente e la società affittuaria, nel quale era previsto che l'affittuaria potesse pagare, per conto della cedente, alcuni debiti di quest'ultima verso concedenti, agenti ed ex collaboratori, compensando le somme pagate con il canone di affitto. Una creditrice della cedente, titolare di un credito da trattamento di fine rapporto, aveva però promosso esecuzione contro l'affittuaria. La società concedente aveva proposto opposizione di terzo all'esecuzione chiedendo di dichiarare inammissibile la procedura, inefficaci il precetto e il pignoramento, e di revocare l'ordinanza di assegnazione con restituzione di quanto riscosso. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano respinto le domande, ritenendo che non vi fosse un accollo dei debiti della cedente, ma solo una facoltà di pagamento da parte dell'affittuaria, e che l'art. 2559 c.c. non fosse applicabile all'affitto d'azienda. In cassazione il ricorrente deduceva omesso esame di fatti decisivi, omessa pronuncia e violazione di varie norme codicistiche, sostenendo che la Corte d'appello avesse interpretato in modo errato le clausole contrattuali, trascurando il comma 4 dell'art. 1.3 del contratto e la lettura complessiva delle pattuizioni, e che le sue eccezioni sulla mancata notifica della cessione del credito e sull'inapplicabilità dell'art. 2559 c.c. fossero rimaste senza risposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la dedotta omessa considerazione di fatti decisivi fosse in realtà una critica alla ricostruzione giuridico-interpretativa del contratto e comunque non fosse proponibile nei termini prospettati; dall'altro, che le censure mirassero soltanto a ottenere una diversa interpretazione delle clausole dell'affitto d'azienda rispetto a quella accolta dal giudice di merito, senza denunciare correttamente una violazione dei canoni ermeneutici né trascrivere integralmente la clausola controversa. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, osservando che la motivazione d'appello conteneva comunque un rigetto implicito delle eccezioni e che, in ogni caso, la sentenza si fondava su una pluralità di rationes autonome, non tutte efficacemente censurate. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le intimate non hanno svolto attività difensiva in cassazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore
art. 348-ter c.p.c.
invocato per escludere la deducibilità, nei termini proposti, del vizio di omesso esame di fatti decisivi
art. 1362 c.c.
richiamato come canone di interpretazione contrattuale relativo alla comune intenzione delle parti
art. 2914 c.c.
dedotto dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 1260 c.c.
dedotto dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 1265 c.c.
dedotto dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 2556 c.c.
dedotto dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 2558 c.c.
dedotto dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 2559 c.c.
la Corte d'appello lo ha ritenuto non applicabile all'affitto d'azienda, ma solo alla cessione d'azienda; la Cassazione ha rilevato che, anche ove la censura fosse fondata, non sarebbe stata decisiva rispetto all'intera ratio della decisione
art. 2561 c.c.
dedotto dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 2562 c.c.
dedotto dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 2193 c.c.
dedotto dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità l'interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente apparente/incongrua; non è consentito chiedere una nuova valutazione del testo negoziale solo perché si ritiene preferibile una diversa lettura.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzata per trasformare in vizio motivazionale o di fatto una critica che riguarda in realtà l'interpretazione giuridica della clausola contrattuale.
- Per denunciare validamente la violazione dei criteri ermeneutici occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e trascrivere il testo della clausola o della regolamentazione pattizia rilevante, così da consentire il controllo di pertinenza della censura.
- La censura di omessa pronuncia richiede la prova che una questione autonomamente apprezzabile sia stata ritualmente proposta nel merito e che fosse necessaria una decisione espressa; in mancanza, può ritenersi sufficiente anche un rigetto implicito.
- Quando la decisione di merito si fonda su rationes autonome e convergenti, il ricorso per cassazione deve aggredirle tutte in modo utile; la mancata censura anche di una sola ratio rende inidoneo il ricorso a scardinare la decisione.
- L'art. 2559 c.c. è stato ritenuto non applicabile all'affitto d'azienda nel caso esaminato; tuttavia, la questione non è stata ritenuta decisiva perché la decisione poggiava anche su ulteriori ragioni autonome relative all'interpretazione del contratto e alla struttura dell'azione esecutiva.
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