Sentenza del 14/06/2016 n. 1099 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Termine di prescrizione delle cartelle contenenti crediti erariali - Prescrizione quinquennale - Non sussiste - Intangibilità della pretesa tributaria conseguente alla mancata opposizione alla cartella - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i crediti erariali contenuti nelle cartelle fossero soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 cod. civ. per le prestazioni periodiche. La questione riguardava anche il momento iniziale della prescrizione, individuato dal resistente nella definitività della cartella non opposta.
La decisione
La tesi della prescrizione quinquennale è stata esclusa. I tributi erariali non sono prestazioni periodiche, poiché vengono determinati autonomamente per ciascun periodo d'imposta sulla base della verifica dei relativi presupposti. Pertanto, si applica il termine ordinario di prescrizione decennale. Tale termine decorre dal momento in cui la pretesa tributaria diventa intangibile, ossia dalla mancata opposizione alla cartella entro i termini di legge.
Norme richiamate
Art. 2948 cod. civ.
prevede la prescrizione breve di cinque anni per le prestazioni periodiche
La norma non si applica ai tributi erariali, poiché questi non costituiscono prestazioni periodiche riconducibili a un'unica obbligazione continuativa, ma sono determinati separatamente per ciascun anno in base ai presupposti impositivi.
Prescrizione ordinaria decennale
In assenza di una specifica previsione di prescrizione breve applicabile, i crediti erariali sono soggetti al termine ordinario di dieci anni.
Massime di principio
- Per stabilire il termine di prescrizione di un credito tributario occorre verificare la natura del tributo e l'esistenza di una specifica disposizione normativa; non è sufficiente il carattere periodico dell'accertamento o del pagamento.
- I tributi erariali determinati autonomamente per ciascun periodo d'imposta sono, in linea generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, salvo diversa previsione normativa.
- La mancata impugnazione della cartella nei termini previsti rende intangibile la pretesa tributaria e fa decorrere da tale momento il termine di prescrizione del credito.
- Per contestare efficacemente una cartella occorre verificare tempestivamente sia la validità della notifica sia il termine di impugnazione; una contestazione tardiva può precludere la possibilità di discutere nuovamente l'esistenza o l'ammontare del debito.
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