Cassazione Penale, Sentenza n. 30357/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
il ricorrente contestava il diniego di una misura alternativa meno gravosa al trattenimento nel CPR; il Giudice di Pace aveva motivato il diniego affermando che il trattenuto era "privo di passaporto". La Corte ha ritenuto che quella motivazione fosse meramente apparente e travisante perché non ha valutato elementi probatori depositati (passaporto originale valido con scadenza 7/7/2025, conferma d'identità da parte del Consolato del 18/4/2025, possesso di carta d'identità italiana valida, disponibilità di accoglienza offerta da soggetto identificato) che avrebbero potuto rendere applicabile una misura meno afflittiva. Inoltre la censura ha riguardato la violazione dell'obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità nella graduazione delle misure limitative della libertà personale.
La decisione
la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Caltanissetta, rilevando che il giudice di merito non ha adempiuto all'obbligo di esaminare in maniera concreta e motivata la possibilità di misure alternative al trattenimento e ha dato una motivazione meramente apparente (asserendo la mancanza del passaporto nonostante la prova contraria), violando così le regole di motivazione e proporzionalità.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 14, comma 6
limita in sede di legittimità le censure ammesse avverso i provvedimenti di convalida/proroga del trattenimento (è consentito il controllo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p.) e include il controllo sulla correttezza della motivazione
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. a), b) e c)
art. 606, comma 1, lett. a), b) e c.
indica i motivi di legittimità ammessi nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti di convalida/proroga, nei limiti richiamati dall'art. 14 d.lgs. 286/1998; il controllo può riguardare l'assenza o la meramente apparente motivazione
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 14, comma 1-bis
impone al giudice del merito di valutare la proporzionalità della misura adottata e di considerare l'applicabilità di misure meno coercitive alla luce delle circostanze di fatto
direttiva 2008/115/CE
richiama principi europei in materia di rimpatrio e di graduazione delle misure restrittive, utilizzata per interpretare l'obbligo di valutazione della proporzionalità e delle alternative al trattenimento
d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con legge 9 dicembre 2024, n. 187
d.l. 11/10/2024 n.145 conv. L. 9/12/2024 n.187
indica il regime processuale di riferimento per il trattenimento amministrativo nel periodo considerato, richiamato dalla Corte per il corretto inquadramento procedurale
Corte Costituzionale, sent. n. 96 del 2025
ha affermato che il trattenimento nei CPR configura una situazione di "assoggettamento fisico all'altrui potere" e rientra nella sfera della libertà personale, confermando la natura afflittiva della misura e l'esigenza di rigorosa motivazione e proporzionalità
Cass. civ., Sez. 1, n. 370 del 8.1.2025 (Rv. 673833) e Cass. civ. 1, sent. n. 7829 del 20.3.2019 (RV 653231)
Cass. Sez.1 n.370/2025; Cass. n.7829/2019
giurisprudenza della Corte di cassazione che chiarisce i criteri di valutazione del giudice della convalida/proroga (diversa intensità di scrutinio per prima proroga vs proroghe successive; obbligo di giudizio di proporzionalità e considerazione di misure meno coercitive)
Massime di principio
- Il giudice che convalida o proroga il trattenimento nel CPR deve valutare la proporzionalità della misura e verificare se sia possibile applicare una misura meno afflittiva, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto del singolo caso
- La valutazione richiesta al giudice varia: per la prima proroga occorre accertare che il trattenimento sia necessario solo per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio; per proroghe successive occorre verificare la necessità di completare un'identificazione ormai probabile o di ultimare gli aspetti organizzativi del rimpatrio
- In sede di impugnazione in Cassazione (ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 286/1998), è ammessa la censura per motivazione inesistente o meramente apparente: l'omissione di confronto con un elemento potenzialmente decisivo configura violazione di legge
- La semplice affermazione della mancanza di documenti (es. "privo di passaporto") non basta come motivazione se sussistono elementi probatori contrari; il giudice deve esaminare e motivare specificamente la rilevanza di tali elementi
- Il trattenimento in CPR è considerato misura afflittiva e rientra nella sfera della libertà personale; ciò impone un rigoroso rispetto del principio di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione
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