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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32410/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile il loro appello avverso la sentenza di primo grado che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta relativa a OROP s.p.a. Contestavano in particolare la ritenuta inammissibilità formale dell'atto d'appello depositato da un incaricato e rilevavano che, comunque, il reato era già prescritto in base alla normativa vigente ratione temporis (artt. 157 e 161 cod. pen., formulazione anteriore alla L. n.251/2005) tenuto conto della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e della conseguente riduzione della cornice edittale ai sensi dell'art. 216 l. fall.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi: ha affermato che, in base alla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Lasala, n.20300/2010), quando l'atto d'impugnazione di una parte privata è depositato in cancelleria da un incaricato non è richiesta l'autentica della sottoscrizione, per cui l'appello non era formalmente inammissibile. Sul merito la Corte ha rilevato che il reato era già estinto per prescrizione anteriormente alla sentenza di primo grado, applicando la disciplina anteriore alla L. n.251/2005: individuato un termine ordinario di estinzione pari a dieci anni, aumentato nella misura della metà, con termine estintivo individuato nel 24 dicembre 2014. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • Sez. U., Lasala, n. 20300 del 22/04/2010 (Rv. 246905)

    Sez. U., n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246905

    Principio secondo cui l'atto di impugnazione di una parte privata presentato in cancelleria da un incaricato non richiede l'autentica della sottoscrizione dell'impugnante

  • art. 582 c.p.p. (richiamato nella sentenza come disposizione sulla presentazione di atti da parte di incaricati)

    Attribuisce alla parte privata la facoltà di avvalersi di un incaricato per la presentazione dell'atto di impugnazione; secondo la Corte tale facoltà non richiede l'autentica della sottoscrizione

  • artt. 157 e 161 cod. pen. (formulazione anteriore alla L. n.251/2005)

    artt. 157 e 161 cod. pen. nella formulazione anteriore alla L. n.251/2005

    Applicazione della disciplina ratione temporis per il calcolo della prescrizione: individuazione del termine ordinario di estinzione del reato (pari a dieci anni nel caso concreto) e del relativo aumento nella misura della metà, con individuazione della data estintiva

  • art. 216 legge fallimentare

    Utilizzato per determinare la cornice edittale del reato di bancarotta e, in combinazione con la valutazione delle attenuanti, per stabilire la misura massima della pena ai fini del calcolo della prescrizione

  • L. n.251/2005

    Riferimento alla riforma della prescrizione: la Corte ha applicato la normativa anteriore alla riforma perché la disciplina ratione temporis era quella preesistente, escludendo l'applicazione del regime transitorio

Massime di principio

  • Quando un atto d'impugnazione di una parte privata è depositato in cancelleria da un incaricato, non è necessaria l'autentica della sottoscrizione dell'impugnante secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U.).
  • La verifica della prescrizione deve essere effettuata applicando la normativa vigente ratione temporis: se la prescrizione è maturata anteriormente alla sentenza di primo grado, il giudice di legittimità può annullare la sentenza per estinzione del reato senza rinvio.
  • Nel calcolo della prescrizione rilevano la cornice edittale effettiva dopo la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; la prevalenza delle attenuanti può ridurre la pena massima applicabile e quindi abbreviare il termine prescrizionale.
  • Se la decisione di merito è basata su un vizio formale non sussistente alla luce della giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione può ritenere ammissibile l'impugnazione e affrontare direttamente le questioni sostanziali, inclusa la prescrizione.
  • Quando l'unico profilo decisivo è la prescrizione già maturata, la Corte può disporre l'annullamento senza rinvio, dichiarando l'estinzione dei reati.

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